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80.2003.143 • CATI TI 80.2003.143 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Office: Valuation of Receivable for Wealth Tax Purposes

Numero d'incarto 80.2003.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed an assessment that included a substantial receivable from a company as part of their wealth tax base and also included imputed interest income from debts taken to finance a loan increase to that company, although the Tax Office subsequently abandoned the interest income assessment following the company's bankruptcy. The core dispute focused on the value of the receivable for wealth tax purposes, with the taxpayers seeking to value it at one franc or have the taxable wealth nullified, while the Tax Office initially insisted on its full value based on the company's solvency at the start of the relevant period. The court, after obtaining an expert opinion, reached a settlement accepted by both parties, whereby the receivable was significantly reduced, the share value was deemed null, and the receivable amount was limited based on the loan increase during the tax period, leading to a partial acceptance of the appeal and remittance to the Tax Office for a revised calculation.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayers v. Tax Office: Valuation of Receivable for Wealth Tax Purposes: The core dispute focused on the value of the receivable for wealth tax purposes, with the taxpayers seeking to value it at one franc or have the taxable wealth nullified, while the Tax Office initially insisted on its full value based on the company's solvency at the start of the relevant period. The court, after obtaining an expert opinion, reached a settlement accepted by both parties, whereby the receivable was significantly reduced, the share value was deemed null, and the receivable amount was limited based on the loan increase during the tax period, leading to a partial acceptance of the appeal and remittance to the Tax Office for a revised calculation.

Parole chiave

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tassazione della sostanza imponibile valore fiscale debito fiscale reddito ipotetico valore litigioso quota sociale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in reference to the costs when deciding on the appeal.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to confirm the finality of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.143 · Lugano 1 marzo 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi,Ivano Ranzanici

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2003

in materia di: IC 1999/00

presentato da: · _RICO0 rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

Nella notifica di tassazione del 14 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ e __________ __________ per l'imposta cantonale tra i fattori della sostanza un importo di fr. 1'365'348.- per crediti verso la __________ __________ e la __________ __________. L'Ufficio di tassazione esponeva inoltre ai contribuenti sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta un reddito di fr. 18'937.- di media annua pari al controvalore degli interessi passivi sui debiti da loro accesi per finanziare l'aumento del prestito alla __________ __________.

1.2.

A seguito del reclamo presentato dai contribuenti l'Ufficio di tassazione con decisione dell' 8 settembre 2003 abbandonava tale ripresa in considerazione del fallimento della __________ __________ nel maggio del 2003.

2. 2.1.

Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che il credito verso la __________ __________ venga valutato per l'imposta sulla sostanza un franco e che la sostanza imponibile sia annullata.

L'Ufficio di tassazione con osservazioni del 21 ottobre 2003 propone di respingere il ricorso e di imporre integralmente il credito di fr. 930'000.-, rilevando che il bilancio della società al 1° gennaio 1999 era sano, con un capitale proprio di fr. 495'000.- e che quindi non si può sostenere che il credito non aveva più valore.

2.2.

All'udienza del 13 novembre 2003 l'Ufficio di tassazione ha dato atto al ricorrente che la questione relativa alla ripresa degli interessi è stata definitivamente risolta nel senso che il presunto reddito del prestito alla società è stato stralciato, come risulta dalla decisione su reclamo dell'8 settembre 2003.

Sentite le argomentazioni dei ricorrenti relative al valore contabile del brevetto e al valore delle azioni, il giudice si è impegnato a richiedere il parere dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), che avrebbe poi comunicato alle parti, dando loro facoltà di esprimersi.

2.3.

Come convenuto all'udienza, la presa di posizione dell'UTPG del 25 novembre 2003 è stata comunicata alle parti. Il giudice, preso atto delle rispettive prese di posizione, il 9 febbraio 2004, in considerazione del fatto che la sola questione litigiosa era quella relativa alla sostanza imponibile per l'IC, ha formulato per economia di giudizio una proposta di transazione nel senso di ridurre la sostanza di cui alla voce “titoli-crediti-numerario" per un importo di fr. 1'375'478.- (la somma corretta sarebbe invero stata di fr. 1'475'478.-) a fr. 847'478.-, considerando di fatto nullo il valore azionario __________ __________ e limitando l'ammontare del prestito all'aumento di fr. 695'000.- nel corso del periodo di computo, con conseguente diminuzione della sostanza attiva di fr. 528'000.- e azzeramento di quella imponibile.

Le parti hanno accettato la suddetta proposta, l'Ufficio di tassazione con lettera del

10 febbraio 2004 e i contribuenti con scritto del 16 febbraio 2004.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti dell'incarto sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di __________ per l'emanazione di un nuovo conteggio.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: