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80.2003.138 • CATI TI 80.2003.138 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Intermediate Assessment for Cessation of Professional Activity

Numero d'incarto 80.2003.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealing the taxation of income earned between 1997 and 2000, which included periods of receiving loss-of-earnings indemnity, serving as an officer, and working as a gardener, while subsequently resuming studies in 2000, successfully challenged the tax authority's refusal to grant an intermediate tax assessment for cessation of professional activity. The court reasoned that the cessation of work in August 2000, followed by the durable resumption of studies in October 2000, constituted a profound and lasting change in the professional situation justifying an intermediate assessment, thus overturning the original decision and ordering the taxable income for the period in question to be reduced to zero, while also requiring the tax authority to perform an intermediate assessment based on the cessation of activity from September 1, 2000.

Regesto Legislator

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Art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD, Art. 53 cpv. 1 lett. a LT, Art. 55 lett. e LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayer v. Tax Authority: Intermediate Assessment for Cessation of Professional Activity: The court reasoned that the cessation of work in August 2000, followed by the durable resumption of studies in October 2000, constituted a profound and lasting change in the professional situation justifying an intermediate assessment, thus overturning the original decision and ordering the taxable income for the period in question to be reduced to zero, while also requiring the tax authority to perform an intermediate assessment based on the cessation of activity from September 1, 2000.

Parole chiave

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tassazione intermedia imposta sul reddito perdita di guadagno termini cessazione dell'attività lucrativa assistenza amministrativa fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organici giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This provision was cited to justify the composition of the bench (single judge) deciding the case, although it is procedural and not the main ground for the verdict.

art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD

Cited as part of the general framework for determining taxable income at the beginning of taxation for direct federal tax.

art. 53 cpv. 1 lett. a LT

Cited as part of the general framework for determining taxable income at the beginning of taxation for cantonal tax.

art. 44 cpv. 1 lett. b LIFD

Cited as part of the general framework for determining taxable income for the subsequent tax period (federal level).

art. 53 cpv. 1 lett. b LT

Cited as part of the general framework for determining taxable income for the subsequent tax period (cantonal level).

art. 46 cpv. 3 LIFD

Cited regarding the applicability of initial taxation rules to interim taxation.

art. 56 cpv. 3 LT

Cited regarding the applicability of initial taxation rules to interim taxation.

art. 46 cpv. 2 LIFD

Cited regarding the limitation of applicability of initial taxation rules to interim taxation.

art. 56 cpv. 2 LT

Cited regarding the limitation of applicability of initial taxation rules to interim taxation.

art. 45 LIFD

Cited to define the conditions under which an interim taxation is carried out (federal level).

art. 55 LT

Cited to define the conditions under which an interim taxation is carried out (cantonal level).

art. 55 lett. e LT

Cited for the specific condition for interim taxation regarding intercantonal/international tax bases (cantonal level).

art. 144 LIFD

Cited in relation to the provisions governing costs for the federal direct tax appeal.

art. 231 LT

Cited in relation to the provisions governing costs for the cantonal tax appeal.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish the finality of the judgment for the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to establish the admissibility of appeal to the Federal Tribunal for the Federal Income Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.138 · Lugano 4 novembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2003

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ _RICO0

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, nato nel 1977, è stato tassato nel periodo fiscale 1999/2000 sulla base di un reddito di fr. 5'378 in media annua, costituito dall'indennità per perdita di guadagno conseguita dal 24 luglio 1997 al 23 ottobre 1998;

- che, nella successiva dichiarazione fiscale 2001/2002, il contribuente indicava di essere studente presso l'Università di __________ a partire dal 15 ottobre 2000 e dichiarava redditi di complessivi fr. 30'360 in media annua, provenienti dalle seguenti fonti:

Ø indennità per perdita di guadagno: dal 18 gennaio al 22 ottobre 1999;

Ø stipendio quale ufficiale presso la caserma di __________: dal 25 ottobre al 17 dicembre 1999 e dal 3 gennaio al 31 maggio 1999;

Ø stipendio quale giardiniere a __________. __________: dal 29 maggio al 29 agosto 2000;

- che, notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 25 novembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ assoggettava all'imposta i redditi in questione, commisurando l'imponibile in fr. 18'534 in media annua per l'IC ed in fr. 19'434 per l'IFD;

- che il contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 10 dicembre 2002, adducendo di avere ripreso gli studi nel mese di ottobre del 2000 e di essere tuttora studente;

- che l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 agosto 2003, così motivata:

I redditi conseguiti negli anni 1999/2000 sono stati tassati nel normale biennio di tassazione 2001/2002 senza procedere ad una tassazione intermedia per inizio di attività in quanto gli stessi, tenuto conto della durata del lavoro, sono stati considerati come redditi accessori;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente la decisione dell'Ufficio di tassazione, ripercorrendo le attività svolte dal 1998, quando ha interrotto gli studi per intraprendere dapprima la scuola sottoufficiali e poi la scuola ufficiali, e sostiene di essere stato informato dall'Ufficio che quale studente sarebbe stato esente dall'imposta;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);

- che, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

a) per il periodo fiscale in corso:

Ø per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

Ø per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);

- che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);

- che la tassazione biennale *praenumerando*, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);

- che proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

- che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:

a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

c) devoluzione per causa di morte

(artt. 45 LIFD, 55 LT);

- che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).

- che, in linea generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27);

- che, in breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria;

- che, nella fattispecie, l'autorità fiscale non ha intrapreso una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa a partire dal momento in cui, nel corso del 1998,il ricorrente ha interrotto gli studi per avviare la carriera militare ed in particolare per frequentare dapprima la scuola sottoufficiali artiglieria e quindi la scuola ufficiali;

- che, di conseguenza, ritiene che non si giustifichi, in relazione alla ripresa degli studi, intervenuta il 15 ottobre 2000, una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa;

- che tuttavia la cessazione in questione è stata durevole, secondo la definizione della giurisprudenza (minimo due anni), per il fatto che gli studi ripresi il

15 ottobre 2000 continuano tuttora;

- che d'altra parte anche la circostanza, sostenuta dall'autorità di tassazione nella decisione su reclamo, secondo cui i redditi conseguiti con l'inizio della carriera militare avebbero avuto carattere accessorio, non può essere condivisa: il carattere accessorio di un'attività non dipende infatti dalla misura del reddito percepito né dalla durata del rapporto di lavoro, ma unicamente dal fatto di essere affiancata ad un'attività principale, che nella fattispecie è evidentemente inesistente;

- che peraltro lo stesso Ufficio di tassazione non doveva essere del tutto convinto di tale tesi, se nelle osservazioni che ha inviato a questa Camera unitamente ai propri atti ha giustificato la mancata tassazione intermedia con la durata dell'attività lucrativa "inferiore ai due anni";

- che tuttavia neppure tale circostanza trova riscontro negli atti, dal momento che l'attività lucrativa del ricorrente risulta avere avuto inizio nel luglio del 1997 ed essersi protratta fino all'agosto del 2000 (cfr. certificato di salario del giardiniere presso il quale il contribuente ha lavorato dopo la fine dell'attività militare);

- che, alla luce delle considerazioni che precedono, non vi è ragione di negare al ricorrente la tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, intervenuta a fine agosto del 2000;

- che resta impregiudicata la facoltà, per l'autorità fiscale, di intraprendere una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa, con effetto a partire dal mese di gennaio del 1997;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 agosto 2003 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a zero.

§§ L'Ufficio emetterà inoltre una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa a partire dal 1° settembre 2000.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: