Co-ownership Property Filing Fine Annulled Due to Defective Notice Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a fine imposed for failing to submit the required questionnaire for property co-ownership by the deadline, despite the appellant and co-owner submitting separate tax declarations for their interests in the property, which the tax office argued was insufficient as the co-ownership entity required its own filing detailing the property's rental value and expenses. The court upheld the appeal and annulled the fine and prior decision because the tax authority had addressed the initial warning and subsequent formal notice (diffida) to only one of the two co-owners, leading to confusion regarding the specific filing obligation, and because a notice addressed to two parties but served upon only one raises issues of legal effectiveness, given the lack of established representation between the co-owners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 198 cpv. 1 LT, Art. 198 cpv. 3 LT, Art. 198 cpv. 4 LT, Art. 198 cpv. 5 LT, Art. 202 LT, Art. 128 LIFD; Co-ownership Property Filing Fine Annulled Due to Defective Notice Service: The court upheld the appeal and annulled the fine and prior decision because the tax authority had addressed the initial warning and subsequent formal notice (diffida) to only one of the two co-owners, leading to confusion regarding the specific filing obligation, and because a notice addressed to two parties but served upon only one raises issues of legal effectiveness, given the lack of established representation between the co-owners.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the Court to determine the composition of the bench (Single Judge) for the decision.
Cited as the basis for the cost decision regarding court fees.
Cited in the dispositive to declare the judgment as final.
Testo completo
Incarto n. 80.2003.132 · Lugano 22 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2003
in materia di: tassa di diffida
presentato da: · _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ e __________ __________ __________, domiciliate in Germania, sono assoggettate all'imposta nel Canton Ticino quali comproprietarie di sostanza immobiliare a __________;
- che non avendo le contribuenti inoltrato il questionario per le comunioni ereditarie e per le comproprietà (modulo 134) entro il termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro dapprima un richiamo (17 aprile 2003) e poi una diffida (15 maggio 2003), ponendo a loro carico una tassa di fr. 30;
- che __________ __________ __________ impugnava la decisione relativa alla diffida, argomentando che lei e la comproprietaria avevano sempre inoltrato dichiarazioni separate;
- che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, invocando la scadenza del termine per l'inoltro del questionario e precisando che la comproprietà ha un proprio numero di controllo distinto da quello delle comproprietarie stesse e che tale circostanza impone la compilazione di un questionario per le comproprietà sul quale devono essere indicati il valore locativo dell'immobile e le spese al 100%, oltre ai nomi dei comproprietari ed alle quote di partecipazione;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ contesta nuovamente la tassa di diffida di fr. 30 e sostiene che lei e la comproprietaria dell'immobile hanno sempre compilato dichiarazioni separate;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
- che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
- che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria (e non una sanzione disciplinare) che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- che nel caso in esame, la richiesta dell'autorità fiscale si fonda sugli articoli 202 LT, in materia di imposta cantonale, e 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, i quali stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
- che tali disposizioni consentono alle autorità di tassazione di chiedere a soci, comproprietari e proprietari in comune informazioni in merito ai loro rapporti giuridici con il contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, art. 128 LIFD, n. 7, p. 290);
- che nel caso in esame, tuttavia, il modulo in discussione è stato inviato alla sola comproprietaria ricorrente, con l'indicazione quali destinatarie di entrambe le comproprietarie, e non ad ognuna delle proprietarie quale comproprietaria dell'immobile insiema all'altra;
- che, in simili circostanze, è comprensibile che la ricorrente, tenuta alla compilazione ed all'inoltro anche della propria dichiarazione personale, possa essere stata indotta in errore circa la natura dell'obbligo di collaborazione, essendo d'altronde i rapporti di comproprietà già noti al fisco ticinese;
- che del resto una diffida indirizzata a due destinatari ma notificata ad uno solo di essi pone non pochi problemi anche dal profilo dell'efficacia giuridica dell'intimazione, dal momento che non risulta esservi alcun rapporto di rappresentanza fra le comproprietarie;
- che pertanto la diffida intimata alla sola ricorrente deve essere annullata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 luglio 2003 e la diffida del 15 maggio 2003 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: