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80.2003.123 • CATI TI 80.2003.123 Generato dall'IA

Taxpayer Fine for Untimely Filing Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numero d'incarto 80.2003.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a fifty-franc disciplinary fine imposed for failing to file a tax return by the deadline, despite receiving a warning and a final notice, arguing that their "disastrous" financial situation prevented payment. The court rejected the appeal, reasoning that the fine was legally imposed because the objective condition (notice following failure to file) and subjective condition (negligence) were met, and that the fine's purpose is punitive, not merely coercive, meaning subsequent compliance does not nullify the penalty; furthermore, the court noted that severe financial hardship, while not a basis for overturning the fine itself, could only be addressed through a separate request for abatement to the competent authority.

Regesto Legislator

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Art. 246 cpv. 1 LT, Art. 246 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Fine for Untimely Filing Upheld Despite Financial Hardship Claim: The court rejected the appeal, reasoning that the fine was legally imposed because the objective condition (notice following failure to file) and subjective condition (negligence) were met, and that the fine's purpose is punitive, not merely coercive, meaning subsequent compliance does not nullify the penalty; furthermore, the court noted that severe financial hardship, while not a basis for overturning the fine itself, could only be addressed through a separate request for abatement to the competent authority.

Parole chiave

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multa al contribuente dichiarazione fiscale tardiva caso di rigore insinuazione del credito autorità fiscale rispetto del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the basis for the single judge composition of the Tax Law Chamber for this case.

art. 246 cpv. 1 LT

Mentioned in the reasoning as the basis for requesting tax/fine remission due to financial need, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 246 cpv. 2 LT

Mentioned in the reasoning regarding the procedure for submitting a remission request, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order no. 4 to confirm the finality of the judgment for IC (imposta cantonale).

art. 146 LIFD

Cited in order no. 4 regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal for the IFD (imposta federale diretta).

art. 144 LIFD

Cited in the section 'visti per le spese' (regarding costs) before the final pronouncement.

art. 231 LT

Cited in the section 'visti per le spese' (regarding costs) before the final pronouncement.

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.123 · Lugano 8 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2003

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ _RICO0

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 A entro il termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ gli notificava dapprima un richiamo (15 maggio 2003) e quindi una diffida per raccomandata (12 giugno 2002);

- che, in seguito, l'Ufficio di tassazione gli notificava, con decisione del 17 luglio 2003, una multa disciplinare di fr. 50;

- che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 luglio 2003, adducendo di non essere in grado di pagare l'importo richiesto, a causa della sua situazione economica;

- che l'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 25 luglio 2003, nella quale osservava che la multa era stata intimata lo stesso giorno in cui il contribuente aveva inoltrato la dichiarazione, circostanza che non permetteva di annullare la sanzione;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente l'annullamento della multa, in considerazione della sua situazione finanziaria "disastrosa";

- che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

Ø l'una *soggettiva*, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

Ø e l'altra *oggettiva*, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi

sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,

Zurigo, 1995, p. 472);

- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- che, nel caso in esame, entrambe le condizioni richieste dalla legge sono manifestamente adempiute: il contribuente è stato regolarmente diffidato con decisione del 12 giugno 2003 ed ha inoltrato la dichiarazione fiscale solo il 17 luglio 2003, quindi dopo la scadenza del termine attribuitogli con la diffida stessa;

- che la decisione impugnata sfugge pertanto ad ogni censura, anche per quanto concerne la misura della sanzione, commisurata alla capacità contributiva del ricorrente;

- che d'altronde il ricorrente si limita a lamentare una situazione economica "disastrosa", a causa della mancanza di redditi e dell'esistenza di debiti;

- che simili argomenti non sono in grado di influenzare la decisione in merito alla multa, ma paiono tutt'al più idonei a motivare un'istanza di condono, in base all'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;

- che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

- che, di conseguenza, non essendo questa Camera competente per la riscossione e neppure per il condono della multa, la decisione impugnata non può che essere confermata;

- che questo giudice rinuncia comunque a porre a carico del contribuente ogni tassa di giustizia o spesa processuale, proprio alla luce della situazione economica lamentata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: