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80.2003.121 • CATI TI 80.2003.121 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Intercantonal Real Estate Income Apportionment

Numero d'incarto 80.2003.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed the cantonal tax assessment for the years 1999-2002, specifically challenging the intercantonal tax apportionment made by the domicile canton, arguing that the imputed real estate income was higher than the actual income reported by another canton. The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer's perceived discrepancy was merely apparent because the domicile canton used gross real estate income figures in its apportionment, from which subsequent deductions aligned precisely with the net figures reported by the other canton after accounting for maintenance expenses, thus upholding the original tax authority's strict adherence to the intercantonal apportionment documents.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 3 prima, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Regarding Intercantonal Real Estate Income Apportionment: The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer's perceived discrepancy was merely apparent because the domicile canton used gross real estate income figures in its apportionment, from which subsequent deductions aligned precisely with the net figures reported by the other canton after accounting for maintenance expenses, thus upholding the original tax authority's strict adherence to the intercantonal apportionment documents.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito imposta reale autorità fiscale reddito immobiliare reddito ipotetico imposte comunali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 5 cpv. 3 prima
Secondo l’art. 5 cpv. 3 prima frase LT, nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Art. 231 LT
Cited in reference to the costs applicable to the decision.
Art. 230 cpv. 3 LT
Cited to establish that the judgment is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the basis for the single judge composition deciding the case.

art. 231 LT

Cited in reference to the costs applicable to the decision.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.121 · Lugano 3 ottobre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2003

in materia di: IC 99/00, 01/02

presentato da: · _RICO0

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

Il 22 aprile 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, domiciliato a __________, la tassazione IC/IFD 2001-2002 e il 29 aprile successivo la tassazione IC/IFD 1999-2000, alla quale erano annessi i riparti intercantonali d’imposta.

1.2.

Il reclamo presentato dal contribuente contro le stesse veniva evaso con decisioni su reclamo dell’ 11 agosto 2003, alle quali erano pure allegati i riparti d’imposta intercantonale.

2.Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente le due suddette decisioni su reclamo, lamentando che il riparto del Canton Ticino valuterebbe il reddito immobiliare in misura superiore alle entrate effettive, allegando il riparto effettuato dal Canton Ticino e quello del Canton Glarona.

3. La Camera di diritto tributario, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

4. Con il presente ricorso il ricorrente contesta unicamente il riparto d'imposta intercantonale allestito dall'autorità fiscale ticinese, che é allegato alla decisione su reclamo. Non è invece contestata la tassazione emessa dal Canton Ticino, cantone di domicilio del contribuente, in materia di IFD.

4.1.

Secondo l’art. 5 cpv. 3 prima frase LT, nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

4.2.

Nel caso in esame non sono in discussione tanto i principi che disciplinano la ripartizione di redditi e sostanza tra cantoni, quanto piuttosto unicamente gli importi presi in considerazione dall’UT a titolo di reddito della sostanza, come emerge dalle cifre evidenziate in giallo nei documenti che il ricorrente ha allegato al ricorso.

4.3.

La censura, a una più attenta lettura del riparto del Canton Glarona, su cui si fonda il ricorrente, e quello del Canton Ticino, appare manifestamente infondata.

È senz’altro vero che in apparenza i redditi presi in considerazione dal Canton Ticino sono più elevati di quelli glaronesi, ma la differenza è soltanto apparente, poiché i redditi glaronesi sono redditi netti mentre quelli ticinesi sono redditi lordi, dai quali sono poi state operate le relative deduzioni. Basti un esempio: se si prende il reddito da immobili (valore locativo compreso) nel Canton Glarona, esposto nel riparto ticinese 1999-2000 in fr. 19'920.- e si deducono le spese di manutenzione di fr. 4'980.- si ha un reddito

netto di fr. 14'940.-, pari alla somma dei seguenti importi: fr. 7'200.- (__________) + fr. 3'840.- (__________) + fr. 3'900.- (__________).

Lo steso dicasi per i redditi immobiliari sangallesi e zurighesi.

In altre parole, l’UT di __________ si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni del riparto intercantonale allestito dal Canton Glarona, sia per il periodo fiscale 1999-2000 sia per il successivo, in cui l’unica modifica dipende dalla rettifica del valore di stima di __________ in sintonia con la comunicazione dell’ 11 dicembre 2000 del Ufficio fiscale comunale (Gemeidesteueramt) di quel Comune.

Alla luce di queste spiegazioni, per altro già fornite al contribuente - così si presumein occasione delle due udienze che hanno avuto luogo prima delle decisioni su reclamo contestate, il ricorso si manifesta chiaramente infondato.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: