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80.2002.91 • CATI TI 80.2002.91 Generato dall'IA

Estate Appeal of Procedural Fine for Undeclared Estates Questionnaire

Numero d'incarto 80.2002.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A representative of an estate appealed a fine imposed for failing to submit the required questionnaire for undivided estates for cantonal and direct federal taxes after receiving both an initial request and a subsequent reminder, with the administrative authority rejecting the appeal on the grounds the questionnaire had not been received; the court declared the appeal inadmissible because the initial submission lacked the requisite conclusions, factual basis, and evidence, and the appellant refused to correct these deficiencies even after being granted a grace period by the court, further reasoning that even if the appeal were considered on its merits, the fine was justified as a procedural cost for the taxpayer's non-compliance, regardless of when the required form was ultimately sent.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 140 cpv. 2 LIFD, Art. 198 cpv. 3 LT, Art. 198 cpvv, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Estate Appeal of Procedural Fine for Undeclared Estates Questionnaire: - che questa Camera ha pertanto impartito alla ricorrente un termine di grazia per emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse avvenuto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Parole chiave

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successione indivisa multa al contribuente presupposto processuale conformità amministrativa legittimazione a ricorrere motivi validi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 227 cpv. 1 LT

This provision (along with federal law counterpart) is the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements after being given an extension.

art. 140 cpv. 2 LIFD

This federal provision confirms the application of the principle regarding the formal requirements of appeals, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 230 cpv. 3 LT

This provision is cited in the dispositive order to confirm that the judgment is final for Cantonal Tax matters (IC).

art. 146 LIFD

This provision is cited in the dispositive order to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal for Federal Direct Tax matters (IFD).

art. 144 LIFD

This provision is cited in reference to costs for the Federal Direct Tax portion.

art. 231 LT

This provision is cited in reference to costs for the Cantonal Tax portion.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00091 · Lugano 2 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2002

in materia di: tassa di diffida

presentato da: · __________.__________. __________ __________ a __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 16 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava a __________ __________, rappresentante della Comunione ereditaria __________ __________, una diffida a inoltrare il questionario per le indivisioni ai fini delle imposte cantonale e federale diretta 2001/2002, ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 30.–;

- che __________ __________ impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17 maggio 2002, argomentando che i formulari sarebbero già stati inoltrati;

- che l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 23 maggio 2002, negando di avere ricevuto il questionario, nonostante l'invio di un richiamo già l'11 aprile 2002;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ "ribadisce pienamente quanto scritto il 17 maggio 2002 all'Ufficio di tassazione" e dichiara di non voler "spendere energie per gli errori altrui";

- che, con decreto del 4 giugno 2002, il presidente della Camera ha attributo alla ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per produrre la decisione impugnata, motivare il ricorso e indicare i mezzi di prova, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, in data 13 giugno 2002, __________ __________ ha scritto quanto segue:

Ribadisco quanto scritto il 17.5.02 all'Uff. di tassazione.

Oggi ho spedito il questionario che avevo allestito il 27.9.2001 all'Uff. circ. di tass. Lugano-città.

Con stima;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;

- che lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT n. __________.__________.__________ del 14 aprile 1998 in re F.; CDT n. __________.__________.__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. __________.__________.__________ dell'11 ottobre 1996 in re G.P. e dottrina citata);

- che lo scritto della ricorrente del 29 maggio 2002 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale, sia dal diritto federale, non contenendo né conclusioni né motivazioni di sorta e non indicando neppure quale sia la decisione impugnata;

- che questa Camera ha pertanto impartito alla ricorrente un termine di grazia per emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse avvenuto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

- che la risposta della ricorrente è stata, come detto, un chiaro rifiuto di conformarsi alle esigenze formali, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile;

- che, comunque, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito;

- che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- che la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT 1994);

- che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

- che, nel caso in esame, se anche la ricorrente avesse inoltrato il questionario richiesto nel termine attribuitole, avrebbe dovuto reagire al richiamo dell'11 aprile 2002, senza lasciarsi diffidare;

- che appare peraltro poco credibile la tesi dell'adempimento tempestivo dell'obbligo di collaborazione, alla luce dell'affermazione contenuta nel reclamo del 17 maggio 2002 all'Ufficio di tassazione, ove sostiene di avere compitato il formulario "il 3.4/27.9 (22.3 verbale di intervento ai fini dell'apposizione dei sigilli)";

- che, infatti, quest'ultima affermazione fa pensare piuttosto all'inoltro dell'inventario della successione, che è tutt'altro modulo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: