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80.2002.88 • CATI TI 80.2002.88 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Timeliness of Objection and Remand for Formal Ruling on Intermediate Taxation

Numero d'incarto 80.2002.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The taxpayer, having established tax residency in the canton in 1999, appealed the ordinary income tax assessment for 2001-2002, but the court dismissed this appeal because the corresponding tax objection was filed outside the statutory thirty-day period, rendering it untimely, even though the assessment itself appeared correct. However, concerning the taxpayer's separate dispute over the denial of an intermediate tax assessment following a marriage in 2001, the court noted the tax authority failed to issue a formal decision on the taxpayer's objection, thus, to preserve the right to a second instance of jurisdiction and avoid imposing immediate costs, the court remanded the matter to the tax authority to formally rule on the timeliness and merits of the objection concerning the intermediate taxation.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 55 LT; Taxpayer Appeal on Timeliness of Objection and Remand for Formal Ruling on Intermediate Taxation: However, concerning the taxpayer's separate dispute over the denial of an intermediate tax assessment following a marriage in 2001, the court noted the tax authority failed to issue a formal decision on the taxpayer's objection, thus, to preserve the right to a second instance of jurisdiction and avoid imposing immediate costs, the court remanded the matter to the tax authority to formally rule on the timeliness and merits of the objection concerning the intermediate taxation.

Parole chiave

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tempestività della tassazione fiscale imposta sul reddito oggetto della lite priorità del credito fiscale opposizione al matrimonio autorità giudiziaria fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited to declare that the judgment is final for the IC tax.

art. 146 LIFD

Cited to indicate the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal for the LIFD tax.

art. 55 LT

Cited in the reasoning section regarding potential costs if the appeal were decided on the merits, but not explicitly in the final orders as a basis for a decision.

art. 45 LIFD

Cited in the reasoning section regarding potential costs if the appeal were decided on the merits, but not explicitly in the final orders as a basis for a decision.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the dispositive section regarding the assessment of costs for the LIFD.

art. 231 LT

Cited in the preamble to the dispositive section regarding the assessment of costs for the LT.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00088 · Lugano 2 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

__________ __________, trasferitosi da __________, è domiciliato in __________ dal 1° gennaio 1999. Egli è pertanto stato imposto nel periodo fiscale IC 1999-2000 quale contribuente illimitatamente imponibile in Ticino sulla base dei redditi

conseguiti dopo l'arrivo in Ticino, mentre che per __________ è stato imposto sulla base dei redditi conseguiti nel

periodo di computo, vale a dire negli anni 1997-98 (cfr. notifica della tassazione del 27 marzo 2000 e successiva decisione su reclamo del 29 aprile 2002).

Nel periodo successivo IC/IFD 2001-2002 il contribuente è stato imposto sia per l'IC sia per l'IFD sulla base dei redditi conseguiti negli anni di computo 1999-2000 (cfr. notifica della tassazione dell'11 giugno 2001). Il "reclamo" presentato dal contribuente il 21 febbraio 2002 (o già il 4 gennaio 2002, come da lui asserito) veniva respinto dall'Ufficio di tassazione il 13 maggio 2002 in quanto tardivo.

1.2.

Nel frattempo e, meglio, il 30 aprile 2001, il contribuente aveva chiesto di essere posto al beneficio di una tassazione intermedia, avendo contratto matrimonio il

12 febbraio 2001 con una cittadina di origini russe, che non poteva svolgere attività lucrativa.

Con decisione del 15 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda, spiegando che dal 1° gennaio 1995 il matrimonio non costituisce più motivo di tassazione intermedia sia per l'IC sia per l'IFD.

__________ __________ il 16 giugno 2001 presentava un esposto aggiuntivo alla sua precedente richiesta del 30 aprile. L'Ufficio di tassazione non considerava il suddetto scritto alla stregua di un reclamo contro la decisione del 15 maggio precedente in materia di tassazione intermedia per matrimonio ed evadeva telefonicamente lo scritto il 20 luglio 2001, spiegando all'interessato che non esiste tassazione intermedia per matrimonio.

1.3.

L'11 dicembre 2001 il contribuente, rivolgendosi all'Ufficio esazione e condoni, risollevava la questione della tassazione intermedia per matrimonio, che veniva nuovamente evasa telefonicamente il 21 dicembre 2001 dall'Ufficio di tassazione cui l'Ufficio esazione e condoni aveva trasmesso la lettera dell'11 dicembre per competenza.

2. Con lettera del 23 maggio 2002 il contribuente chiede nuovamente a questa Camera un chiarimento in merito alla tassazione in Ticino. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

3. 3.1.

La Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

L’art.

206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

3.2.

La decisione su reclamo del 13 maggio 2002, che dichiara tardivo il reclamo presentato dal contribuente il 21 febbraio 2002, ev. già il 4 gennaio 2002 contro la notifica della tassazione IC/IFD 2001-2002 dell'11 giugno 2001 deve essere protetta.

Il termine di trenta giorni è infatti ampiamente trascorso. Ciò impedisce a questa Camera di entrare nel merito della contestazione contro la notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002, che appare per altro corretta e conforme alle norme di legge federali e cantonali.

3.3.

Certo, il 16 giugno 2001, cinque giorni dopo la notifica della tassazione, il contribuente aveva presentato una memoria aggiuntiva a una sua precedente lettera del 30 aprile 2001, con cui aveva chiesto la tassazione intermedia per matrimonio. Lo scritto in questione non ha però per oggetto la notifica della tassazione ordinaria IC/IFD 2001-2002, quanto piuttosto la mancata concessione della tassazione intermedia per matrimonio.

4. Resta da esaminare la mancata concessione della tassazione intermedia per matrimonio.

4.1.

Va rilevato innanzi tutto che dal profilo formale la decisione dell'Ufficio di tassazione del 15 maggio 2001 non è stata seguita da una formale decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione, nonostante che il contribuente, non da ultimo con la memoria aggiuntiva del 16 giugno 2001 ad un suo precedente scritto del 30 aprile, aveva nella sostanza manifestato il proprio dissenso verso la mancata concessione della tassazione intermedia, comunicatagli dall'Ufficio di tassazione con decisione del 15 maggio 2001, intimata per lettera semplice.

4.2.

Vero è che la questione è stata ripetutamente stata affrontata verbalmente e, meglio, per telefono, come risulta dalle diverse notizie contenute nell'incarto, ma non sembra comunque che l'Ufficio di tassazione sia in qualche modo riuscito a convincere il contribuente sulla bontà della sua decisione negativa.

Considerazioni di economia processuale, suggerirebbero a questa Camera di pronunciarsi nel merito, evitando di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per la formale decisione su reclamo.

Un simile modo di procedere, oltre che privare il contribuente del doppio grado di giurisdizione, avrebbe la per lui spiacevole conseguenza che, in caso di soccombenza (cfr. artt. 55 LT e 45 LIFD, entrambi in vigore dal 1° gennaio 1995), gli dovrebbero essere caricate spese e tassa di giustizia.

Questa Camera non può pertanto far altro che retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione perché consideri lo scritto del contribuente del 16 giugno 2001 alla stregua di un reclamo contro la decisione del 15 maggio 2001 in materia di tassazione intermedia per matrimonio e si pronunci sulla sua tempestività e, se fosse data, nel merito della contestazione, dando al contribuente facoltà di ricorrere a questa Camera.

Il contribuente viene sin d'ora avvertito che la procedura ricorsuale non è gratuita.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1.

Il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-2002, è respinto.

1.2.

Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per la decisione su reclamo di sua competenza in materia di tassazione intermedia per matrimonio (consid. 4).

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: