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80.2002.80 • CATI TI 80.2002.80 Generato dall'IA

Late Tax Appeal and Reinstatement Denial

Numero d'incarto 80.2002.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The tax authority declared an appeal as inadmissible because it was filed late, following a tax assessment dated May 10, 1999, with a deadline for appeal of June 16, 1999, and the appeal was filed on June 24, 1999. The appellants argued for reinstatement of the deadline due to being absent from the canton on vacation between May 13 and May 25, but the court rejected the appeal because, even assuming the absence was proven and constituted a valid reason for reinstatement (which predictable vacation generally does not), the taxpayers had already received a second notification of the assessment by simple letter on May 25, which still left sufficient time to file a timely appeal before the statutory deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 133 cpv. 3 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Late Tax Appeal and Reinstatement Denial: The appellants argued for reinstatement of the deadline due to being absent from the canton on vacation between May 13 and May 25, but the court rejected the appeal because, even assuming the absence was proven and constituted a valid reason for reinstatement (which predictable vacation generally does not), the taxpayers had already received a second notification of the assessment by simple letter on May 25, which still left sufficient time to file a timely appeal before the statutory deadline expired.

Parole chiave

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autorità fiscale dichiarazione fiscale tardiva termine legale tassazioni fiscali produzione tardiva di documenti multa fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the section preceding the dispositive as the legal basis for determining costs.

art. 231 LT

Cited in the section preceding the dispositive as the legal basis for determining costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to establish that the decision is final for Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in order 4 to specify the deadline and jurisdiction for an appeal concerning Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00080 · Lugano 28 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2002

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ e __________ __________ __________ il 10 maggio 1999 la tassazione IC/IFD 1995-96 per lettera raccomandata;

- che il reclamo presentato il 24 giugno 1999 da __________ e __________ __________ __________ veniva dichiarato irricevibile con decisione dell’ 8 aprile 2002, in quanto tardivo, avvertendo in particolare che il termine di trenta giorni sarebbe scaduto il 16 giugno 1999;

- che con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ __________ fanno valere che quando nel giugno del 1999 è stata loro notificata la tassazione per lettera raccomandata avevano soggiornato fuori cantone e precisamente a __________ (____________________) dal 13 al 25 maggio, per vacanze e per esplorare eventuali possibilità di lavoro;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

- che sia l'art. 206 cpv. 1 LT sia l’art. 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art.

192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.

133 cpv. 3 LIFD);

- che, di regola, una partenza per ferie del tutto prevedibile non consente la restituzione del termine, poiché il contribuente ha la possibilità di prendere le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (per le molte: CDT n. 241/85 del 6 settembre 1985 in re S.G.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re T. A.; CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. St.);

- che nel caso in esame, anche facendo completamente astrazione dal fatto che l’assenza all’estero è soltanto affermata ma non inoppugnabilmente provata, il ricorso deve pacificamente essere respinto, poiché l’Ufficio di tassazione ha nuovamente notificato la tassazione 1995-96 per lettera semplice e i ricorrenti la hanno ricevuta già il 25 maggio successivo, come affermano nel reclamo del

24 giugno 1999 all’Ufficio di tassazione;

- indipendentemente dall’assenza all’estero, essi avevano quindi ancora tutto il tempo per presentare reclamo in tempo utile;

- che, a titolo abbondanziale, i ricorrenti non fanno valere - ma nemmeno lo potrebbero

- d’essere stati tratti in inganno dall’Ufficio di tassazione, poiché la notifica di tassazione nuovamente intimata per lettera semplice è la medesima che è stata retrocessa perché non ritirata all’Ufficio di tassazione dalla posta e reca quindi chiaramente la data della notifica del 10 maggio 1999 e la menzione della modalità “per lettera raccomandata”;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 230.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: