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80.2002.79 • CATI TI 80.2002.79 Generato dall'IA

Taxpayer Right to Motivated Decision in Income Assessment Challenge

Numero d'incarto 80.2002.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer contested an official tax assessment for income years 1999-2000, which set net business income at an average of CHF 34,000, after a prior objection was rejected on the grounds that the assessment used usual parameters despite the taxpayer claiming their income was unchanged from the previous year (CHF 25,000). The court found that the tax office failed to provide a sufficiently reasoned decision explaining the upward revision of income, both in the initial assessment and following the objection, thus violating the taxpayer's right to a motivated decision under constitutional and legal mandates, which prevents the taxpayer from properly contesting the quantification and prevents the appellate body from conducting a meaningful review; therefore, the court annulled the objection decision and remanded the case for the tax authority to issue a new, adequately motivated decision, potentially after hearing the taxpayer and reviewing provided documentation.

Regesto Legislator

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Art. 130 cpv. 2 LIFD, Art. 204 cpv. 2 LT, Art. 92 DIFD, Art. 208 cpv. 1 prima, Art. 135 cpv. 1 prima, Art. 135 cpv. 2 LIFD; Taxpayer Right to Motivated Decision in Income Assessment Challenge: The court found that the tax office failed to provide a sufficiently reasoned decision explaining the upward revision of income, both in the initial assessment and following the objection, thus violating the taxpayer's right to a motivated decision under constitutional and legal mandates, which prevents the taxpayer from properly contesting the quantification and prevents the appellate body from conducting a meaningful review; therefore, the court annulled the objection decision and remanded the case for the tax authority to issue a new, adequately motivated decision, potentially after hearing the taxpayer and reviewing provided documentation.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito diritti del contribuente autorità fiscale reddito netto procedura giudiziaria tributaria decisione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cpv. 2 LIFD
- che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l’art.
Art. 204 cpv. 2 LT
2 LIFD sia l’art. 204 cpv.
Art. 92 DIFD
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
Art. 208 cpv. 1 prima
- che nondimeno l'autorità di tassazione, adìta dal contribuente con reclamo, prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art.
Art. 135 cpv. 1 prima
1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD);
Art. 135 cpv. 2 LIFD
2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.
Art. 29 Cost
- che l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;
Art. 144 LIFD
Cited in relation to costs (visti per le spese) concerning the DIFD (IFD).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order (4) to declare the judgment definitive for IC matters.

art. 146 LIFD

Cited in the final order (4) to state the recourse possibilities to the Federal Tribunal for IFD matters.

art. 144 LIFD

Cited in relation to costs (visti per le spese) concerning the DIFD (IFD).

art. 231 LT 1994

Cited in relation to costs (visti per le spese) concerning the IC.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00079 · Lugano 28 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2002

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 13 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione di Biasca esponeva a __________ __________, __________, un reddito aziendale netto di fr. 34'000.- di media annua;

- che il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione dell'8 aprile 2002, in cui si afferma che la tassazione sarebbe stata allestita in base ai dati indicati dal contribuente e che le spese aziendali sarebbero state dedotte dal reddito, che è stato invece determinato secondo i parametri abituali;

- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, contesta la valutazione effettuata dall'Ufficio di tassazione, argomentando che il suo reddito non sarebbe variato rispetto a quello del periodo precedente, che ammontava a fr. 25'000.-;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l’art. 204 cpv. 2 LT consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili; in tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’ evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

- che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti; la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,

p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

- che nondimeno l'autorità di tassazione, adìta dal contribuente con reclamo, prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD);

- che la decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

- che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti; CDT n. 80.98.009 del 10 febbraio 1998 in re Bo.);

- che l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

- che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF

114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; ; CDT n. 80.98.009 del 10 febbraio 1998 in re Bo.; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari,

Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);

- che per far ciò l'autorità che decide non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF

105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; CDT n. 80.98.009 del 10 febbraio 1998 in re Bo.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);

- che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249);

- che, nella fattispecie, il contribuente, compilando il formulario per gli agricoltori indipendenti, si è in sostanza limitato ad elencare le uscite e a indicare un'entrata complessiva per la vendita di bestiame, senza indicarne i dettagli e senza menzionare i sussidi e contributi ricevuti;

- che, notificandogli la tassazione, l’autorità fiscale ha valutato il reddito in fr. 34'000.- di media annua, apparentemente senza avere preventivamente richiesto al contribuente di trasmetterle la documentazione relativa alle entrate ed alle uscite dell’azienda agricola e senza spiegare nella decisione i motivi della modifica del reddito;

- che neppure in seguito al reclamo del contribuente l'Ufficio di tassazione ha motivato la modifica del reddito rispetto alla dichiarazione, né ha chiesto al reclamante, per quanto risulti dall'incarto, di documentare le entrate e le spese, limitandosi invece a invocare i parametri usuali;

- che, in simili circostanze, il ricorso alla Camera di diritto tributario non poteva che presentarsi come una semplice dichiarazione di disaccordo con l’operato dell’autorità fiscale, non essendo, per ovvie ragioni, il contribuente in grado di contestare la quantificazione del reddito agricolo fatta dall'Ufficio di tassazione;

- che trasmettendo gli atti dell'incarto a questa Camera l'Ufficio di tassazione ha allegato delle osservazioni in cui espone i parametri di valutazione (sussidi secondo informazione della Sezione agricoltura, vendita capretti, vendita capre e vendita di prodotti derivati del latte) e le relative valutazioni, definite prudenziali;

- che in simili condizioni la Camera di diritto tributario non può che annullare la decisione e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché notifichi al contribuente, se del caso dopo averlo sentito personalmente, una decisione su reclamo sufficientemente motivata, che consenta se del caso di presentare un ricorso non generico ma puntuale, idoneo a consentire a questa Camera un esame di merito;

- che, visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo dell' 8 aprile 2002 è annullata.

§ Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché esamini la documentazione prodotta unitamente al ricorso ed emetta una nuova decisione su reclamo.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: