Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Current Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested the tax assessment for the period 2001/02 because the taxing authority included an asset of 3,000, which was below the taxable minimum, arguing that the authority failed to account for updated asset data; the court dismissed the appeal as inadmissible because there was no concrete, current interest in appealing, as the incorrectly listed asset resulted in no tax liability, despite the taxing authority admitting the oversight and promising to consider the updated data in future assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Current Interest: The appellant contested the tax assessment for the period 2001/02 because the taxing authority included an asset of 3,000, which was below the taxable minimum, arguing that the authority failed to account for updated asset data; the court dismissed the appeal as inadmissible because there was no concrete, current interest in appealing, as the incorrectly listed asset resulted in no tax liability, despite the taxing authority admitting the oversight and promising to consider the updated data in future assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to confirm the final nature of the judgment.
Cited as the procedural basis allowing the single judge to decide the case, although the resulting declaration of inadmissibility (Order 1) does not explicitly reference it.
Testo completo
Incarto n. 80.2002.00073 · Lugano 6 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2002
in materia di: IC 2001/02
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l'Ufficio di tassazione nella tassazione IC 2001-02 ha imposto una sostanza di fr. 3'000.-, inferiore al minimo imponibile (cfr. decisione su reclamo del 22 marzo 2002);
- che con il presente tempestivo ricorso contesta la suddetta decisione, argomentando che l'Ufficio di tassazione non avrebbe tenuto conto dei dati aggiornati relativi alla sostanza;
- che l'Ufficio di tassazione dà atto con scritto del 2 maggio 2002 di non aver tenuto conto per una svista di questi dati, avvertendo che ne terrà conto in futuro, ma ritiene di non dover rettificare la notifica di tassazione dal momento che sulla sostanza non è dovuto alcun tributo;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che per costante giurisprudenza tra le condizioni di ricevibilità v'è la legittimazione a ricorrere;
- che essa presuppone l'esistenza di un interesse degno di protezione, non bastando tuttavia un interesse puramente astratto, teorico, ma occorrendo invece che esso sia attuale, vale a dire presente o futuro;
- che occorre inoltre che il destinatario della decisione sia da essa gravato;
- che nel caso in esame manca un interesse concreto e attuale a ricorrere, poiché la sostanza erroneamente esposta al ricorrente dall'Ufficio di tassazione non dà luogo ad alcuna imposta, non raggiungendo, e di gran lunga, la soglia del minimo imponibile;
- che l'Ufficio di tassazione ha comunque dato atto della svista, assicurando il ricorrente che ne terrà conto nel valutare l'evoluzione della sostanza imponibile nei prossimi periodi;
- che pertanto il ricorso deve essere evaso senza porre a carico del ricorrente spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: