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80.2002.58 • CATI TI 80.2002.58 Generato dall'IA

Appellant v. Tax Authority: Deductibility of Transportation and Household Expenses During Unemployment

Numero d'incarto 80.2002.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to deduct full transportation and double household expenses incurred while unemployed after leaving a salaried position, but the tax authority only partially granted deductions corresponding to the period of employment, denying expenses during unemployment benefits reception, which the appellate court upheld because deductible professional expenses under relevant tax laws are strictly those necessary for commuting to and maintaining a work-related second household during employment, not those related to seeking new employment during unemployment, although the appellant was advised they could request an intermediate tax assessment if the unemployment period exceeded two years.

Regesto Legislator

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Art. 25 cpv. 1 LT, Art. 26 cpv. 1 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Appellant v. Tax Authority: Deductibility of Transportation and Household Expenses During Unemployment: - che pertanto il ricorso non può essere accolto, riservata la facoltà della contribuente di chiedere la tassazione intermedia per cessazione dell’attività dal 1° febbraio 2000, se lo stato di disoccupazione perdura tuttora, come sembrerebbe.

Parole chiave

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deducibilità delle spese tassazione intermedia indennità di disoccupazione spese di trasporto professionale autorità fiscale piena occupazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited as a basis for viewing the costs, although the main ground for rejecting the appeal is substantive.

art. 144 LIFD

Cited as a basis for viewing the costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00058 · Lugano 6 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2000 __________ __________, nata nel 1970, nubile, alle dipendenze di __________ a __________ __________ fino al __________ __________ 2000 e in seguito al beneficio delle indennità di disoccupazione, chiedeva la deduzione di un importo di fr. 11'748.- per spese di trasporto e di fr. 14'796.- per spese di doppia economia;

- che l’Ufficio di tassazione concedeva unicamente le deduzioni connesse con l’attività salariata svolta fino alla fine di gennaio del 2000 presso __________ a __________ __________ e, meglio, fr. 4'050.- per spese di trasporto e fr. 8’015.- per spese di doppia economia domestica (cfr. notifica di tassazione dell’ 8 ottobre 2001), stralciando invece le ulteriori spese durante il periodo di disoccupazione a __________;

- che il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione dell’ 11 marzo 2002, argomentando che le spese di viaggio e di doppia economia domestica durante i periodi di disoccupazione non sono deducibili;

- che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente rinnova la richiesta di dedurre integralmente le spese di trasporto e di doppia economia domestica chieste nella dichiarazione d’imposta, avvertendo di essere stata consigliata dall’Ufficio disoccupazione di __________ dopo un paio di mesi di iscriversi all’Ufficio disoccupazione di __________;

- che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono quelle di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b);

- che per legge sono quindi deducibili soltanto le spese necessarie per recarsi al lavoro e quelle di doppia economia domestica sempre connesse con l’esercizio dell’attività lavorativa;

- che le spese di cui la ricorrente chiede la deduzione non sono in relazione diretta e necessaria con lo svolgimento dell’attività salariata, ma si riferiscono alla ricerca di un nuovo posto di lavoro lontano dal proprio domicilio;

- che se lo stato di disoccupazione della ricorrente perdurasse tuttora, essa potrebbe chiedere all’Ufficio di tassazione di emettere una tassazione intermedia per cessazione dell’attività;

- che infatti, secondo la giurisprudenza cantonale, si emette una tassazione intermedia, retroattivamente dal momento in cui è subentrata la disoccupazione, nei confronti di un lavoratore rimasto senza lavoro, purché la cessazione dell'attività duri oltre due anni (CDT n.293 del 12 dicembre 1994 in re

G. R., con riferimenti; inoltre StE 1996 B 63.13 n. 51, con riferimento al Canton Basilea);

- che per altro la giurisprudenza di alcuni altri Cantoni è più generosa ed esige una cessazione dell’attività di durata inferiore, per es. di almeno sei mesi consecutivi nel canton __________ (RDAF 56 / 2000 p. 269) o di almeno un anno a Zurigo (StE 1996 B 63.13 n. 49);

- che pertanto il ricorso non può essere accolto, riservata la facoltà della contribuente di chiedere la tassazione intermedia per cessazione dell’attività dal 1° febbraio 2000, se lo stato di disoccupazione perdura tuttora, come sembrerebbe.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: