Taxpayer Fine Appeal Moot Due to Procedural Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a disciplinary fine imposed for failing to file a tax return after prior notice, which had resulted in a prior administrative rejection of the taxpayer's initial claim as untimely; however, the Tax Office subsequently admitted that the fine notification had mistakenly been sent to a third party instead of the taxpayer, leading the court to strike the appeal from the record as moot because the initial enforcement procedure had been abandoned due to the procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Fine Appeal Moot Due to Procedural Error: - che alla luce di quanto emerso la presente causa va stralciata dai ruoli, avendo l'Ufficio di tassazione, a seguito dell'errore procedurale in cui è incorso, abbandonato la procedura contravvenzionale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the decision to be made by a single judge.
Cited in the final order to confirm that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.2002.00043 · Lugano 6 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, Lic. jur. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 15 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa di fr. 75.- per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta IC 2001-02, malgrado un richiamo e una diffida;
- che con decisione del 26 febbraio 2002 il reclamo presentato contro la decisione di multa veniva dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
- che lettera del 15 marzo 2002 il contribuente avverte di non aver presentato alcun reclamo, non avendo mai ricevuto la decisione di multa;
- che con osservazioni del 17 aprile 2002, l'Ufficio di tassazione propone di abbandonare la procedura di multa, poiché per errore decisione del 15 novembre 2001, benché indirizzata al contribuente, è stata inviata per errore a una terza persona;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che alla luce di quanto emerso la presente causa va stralciata dai ruoli, avendo l'Ufficio di tassazione, a seguito dell'errore procedurale in cui è incorso, abbandonato la procedura contravvenzionale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: