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80.2002.32 • CATI TI 80.2002.32 Generato dall'IA

Taxpayer Late Appeal Admissibility Based on Good Faith and Payment Notice Receipt

Numero d'incarto 80.2002.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed a late appeal against a tax assessment, arguing they had not timely received the notice, despite having paid the supplementary tax installments sent on November 30, 2001, by December 13, 2001, and only contacting the tax office on January 3, 2002, resulting in the appeal being declared inadmissible. The court reasoned that while the statutory appeal deadline is strict, jurisprudence requires assessing the timeliness based on good faith and reasonableness when proper notification or indication of appeal remedies is missing, noting that payment notices alone do not trigger the strict appeal clock; therefore, a reaction approximately one month after receiving the payment notices was deemed reasonable under the circumstances, leading the court to annul the inadmissibility decision and remit the case for a decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 133 cpv. 3 LIFD, Art. 74 DIFD, Art. 107 cpv. 3 OG; Taxpayer Late Appeal Admissibility Based on Good Faith and Payment Notice Receipt: The court reasoned that while the statutory appeal deadline is strict, jurisprudence requires assessing the timeliness based on good faith and reasonableness when proper notification or indication of appeal remedies is missing, noting that payment notices alone do not trigger the strict appeal clock; therefore, a reaction approximately one month after receiving the payment notices was deemed reasonable under the circumstances, leading the court to annul the inadmissibility decision and remit the case for a decision on the merits.

Parole chiave

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tempestività della tassazione fiscale vizi formali legali inosservanza del termine buona fede difetto della cosa notificazione della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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2P.144/1998
2P.144/1998 e 2A.248/1998 del
2A.248/1998
2P.144/1998 e 2A.248/1998 del
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited in the reasoning as the basis for the Court deciding the case with a single judge, although this article is not explicitly in the dispositive orders 1-4.

art. 206 cpv. 1 LT

Cited in the reasoning as establishing the deadline for filing an appeal against taxation (not explicitly in the dispositive).

art. 132 cpv. 1 LIFD

Cited in the reasoning as establishing the deadline for filing an appeal against taxation (not explicitly in the dispositive).

art. 192 LT

Cited in the reasoning regarding the peremptory nature of the appeal deadline (not explicitly in the dispositive).

art. 133 LIFD

Cited in the reasoning regarding the peremptory nature of the appeal deadline (not explicitly in the dispositive).

art. 192 cpv. 5 LT

Cited in the reasoning regarding exceptions to the appeal deadline (not explicitly in the dispositive).

art. 133 cpv. 3 LIFD

Cited in the reasoning regarding exceptions to the appeal deadline (not explicitly in the dispositive).

art. 107 cpv. 3 OG

Cited in the reasoning regarding the principle that formal defects should not prejudice parties (not explicitly in the dispositive).

art. 38 PA

Cited in the reasoning regarding the principle that formal defects should not prejudice parties (not explicitly in the dispositive).

art. 116 LIFD

Cited in the reasoning regarding the requirement for the taxation decision to indicate appeal remedies (not explicitly in the dispositive).

art. 144 LIFD

Cited prior to the dispositive as governing the costs/fees for the appeal.

art. 231 LT

Cited prior to the dispositive as governing the costs/fees for the appeal.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 as establishing the finality of the judgment for the IC (Income Tax).

art. 146 LIFD

Cited in order 4 as establishing the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Wealth Tax).

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00032 · Lugano 2 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione dell'8 ottobre 2001, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, commisurando il reddito imponibile in fr. 20'219 per l'IC e fr. 27'119 per l'IFD;

- che la contribuente, rappresentata dal fratello __________, impugnava la suddetta decisione con reclamo dell'8 gennaio 2002, contestando la rivalutazione dei redditi aziendale e della sostanza e l'aggiunta di un reddito d'altra fonte;

- che, per giustificare il ritardo nell'inoltro del reclamo, argomentava di avere telefonato all'Ufficio di tassazione il 3 gennaio 2002, non avendo ancora ricevuto la notifica della tassazione, e di avere allora appreso della già sopravvenuta intimazione della stessa;

- che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del

28 gennaio 2002, argomentando che la reclamante aveva ricevuto la bolletta per il pagamento del conguaglio dell'imposta 2001 in data 30 novembre 2001 e che aveva proceduto al pagamento il successivo 13 dicembre, con la conseguenza che avrebbe dovuto reagire allora contro il mancato ricevimento della tassazione invece di aspettare altre tre settimane;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della decisione su reclamo, per le ragioni già sottoposte all'autorità di tassazione con il reclamo;

- che, quanto al ritardo nell'inoltro del reclamo, ribadisce di avere ricevuto la notifica della tassazione solo il 7 gennaio 2002, dopo averne sollecitato l'invio, con una telefonata del 3 gennaio 2002;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e gli articoli 192 LT e 133 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.

192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);

- che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

- che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere *("Herrschaftsbereich")*del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

- che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF

115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);

- che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);

- che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

- che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);

- che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);

- che, in una sentenza relativa ad un caso ticinese (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del

14 giugno 1999, in RDAT II-1999 n. 19t), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;

- che, secondo l'Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);

- che un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell'esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);

- che, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell'amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine;

- che, nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l'art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);

- che per contro le bollette d'imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di

diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;

- che, sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l'autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii;

- che, in una successiva decisione, questa Camera ha comunque negato che si possa entrare nel merito di un reclamo interposto mezz'anno dopo l'intimazione della tassazione, sebbene il contribuente, che ha tempestivamente pagato i conguagli in base alla notifica, affermi di essersi reso conto di un errore dell'autorità fiscale solo dopo avere ricevuto dall'Istituto delle assicurazioni sociali una decisione con cui gli si nega il sussidio per i premi della cassa malati (CDT n. __________.__________.__________ del 13 settembre 1999 in re R.S.);

- che, in un'ulteriore sentenza, questa Camera ha invece considerato ricevibile un reclamo interposto un mese dopo il ricevimento dei conguagli d'imposta, contro una tassazione notificata per posta semplice, quando i ricorrenti avevano

prontamente pagato i conguagli emessi sulla base della tassazione loro intimata(CDT n. __________.__________.__________ del 4 novembre 1999 in re

J. e C. D.S.P.);

- che, nella fattispecie, come detto in narrativa, la decisione dell'Ufficio di tassazione si fonda sul fatto che alla ricorrente sono state inviate le bollette per il pagamento del conguaglio il 30 novembre 2001 e che ella ha effettuato i pagamenti già il 13 dicembre 2001;

- che, pertanto, avendo reagito alla richiesta di pagamento solo il 3 gennaio 2002, il reclamo dovrebbe a suo avviso essere dichiarato irricevibile;

- che, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente ricordata, non può tuttavia essere condivisa tale conclusione: al contrario, la reazione della ricorrente, intervenuta circa un mese dopo il ricevimento della bolletta, deve essere ritenuta ancora compatibile con il principio della buona fede;

- che, di conseguenza, la decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché entri nel merito del gravame dei ricorrenti;

- che l'esito del ricorso rende superflua l'udienza richiesta dalla ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 28 gennaio 2002 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: