Taxpayer Appeal on Real Estate Profit Tax Calculation Post-Divorce Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a decision regarding real estate profit tax following the transfer of a half-share in a vacation home, acquired in 1990, from one ex-spouse to the other in 2002 during separation proceedings, challenging the tax authority's calculation of the taxable profit which only accounted for half the acquisition cost and minimal transaction costs. The court partially accepted the appeal after the parties agreed during a hearing to deduct an additional CHF 45,000, representing half the documented improvement costs incurred by the former co-owners since 1990, from the alienation value, thereby reforming the prior decision to recognize this additional deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT; Taxpayer Appeal on Real Estate Profit Tax Calculation Post-Divorce Transfer: The court partially accepted the appeal after the parties agreed during a hearing to deduct an additional CHF 45,000, representing half the documented improvement costs incurred by the former co-owners since 1990, from the alienation value, thereby reforming the prior decision to recognize this additional deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the Tax Chamber to decide the case with a single judge.
Cited to confirm that the judgment is final.
Cited in relation to the decision on costs (no costs applied).
Cited in relation to the decision on costs (no costs applied).
Testo completo
Incarto n. 80.2002.208 · Lugano 18 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2002
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da: · __________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 2 luglio 1990 i coniugi __________ e __________ __________ acquistavano in regime di comproprietà, in ragione di un mezzo ciascuno, l'abitazione di vacanza di cui alla part. n. __________ RFD di __________ __________ __________ al prezzo di CHF 685'000.-.
Nell'ambito delle pratiche di separazione dal marito, con atto pubblico del 9 aprile 2002 del notaio __________ __________, __________ __________ cedeva al marito la propria quota di comproprietà di un mezzo al prezzo di CHF 443'250.--, pari al debito ipotecario effettivo globale.
Il 26 agosto 2002 l’UT di __________ notificava a __________ __________ a mezzo del marito __________ l’imposta sugli utili immobiliari, in cui determinava l’utile imponibile in fr. 89'617.- deducendo dal valore d’alienazione la metà del valore d’acquisto e fr. 11'133.- per costi di acquisto e di vendita.
Il reclamo presentato da __________ __________ veniva respinto dall’UT con decisione del 27 novembre 2002.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita dall’avv. __________, chiede che nella determinazione dell’utile immobiliare si tenga conto dei rilevanti costi d'investimento sopportati nel 1990 al momento dell'acquisto della casa, per un ammontare complessivo di CHF 106'473.15, producendo i relativi giustificativi.
3. In occasione dell’udienza del 13 febbraio 2003, dopo esame della documentazione prodotta con il ricorso, le parti hanno convenuto, consenziente il giudice, di dedurre dal valore di alienazione un ulteriore importo di fr. 455'000.- di media annua, pari alla metà delle spese di miglioria affrontate dai coniugi __________ nel 1990 in poi.
Pertanto il ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico causa come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 novembre 2002 è riformata nel senso che viene riconosciuto il computo di un ulteriore importo di fr. 45'000.- a titolo di spese di miglioria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali e non si riconoscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: