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80.2002.198 • CATI TI 80.2002.198 Generato dall'IA

Taxpayer's Revision Request Rejected as Temerarious Following Prior Communal Tax Ruling

Numero d'incarto 80.2002.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed a request for revision of a prior tax judgment, arguing the court failed to rule on the communal tax matter; the court, sitting as a single judge because the case presented no principal issues, rejected the filing as temerarious because it did not introduce new decisive facts or evidence that could not have been raised earlier, noting that a separate, prior decision addressed the related communal tax appeal (which was deemed late and unfounded on the merits), and consequently granted the filer ten days to recharacterize the filing as a public law appeal to the Federal Tribunal regarding the communal tax judgment.

Regesto Legislator

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Art. 232 cpv. 1 LT, Art. 147 cpv. 1 LIFD, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 147 cpv. 2 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer's Revision Request Rejected as Temerarious Following Prior Communal Tax Ruling: § All'istante/ricorrente è assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________).

Parole chiave

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revisione di una decisione atto tardivo omissione del contribuente autorità giudiziaria fiscale lite in materia di contribuzioni pubbliche accordo fiscale preliminare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to declare the judgment definitive.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the costs/fees decision for the judgment.

art. 231 LT

Cited in the preamble to the costs/fees decision for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.198 · Lugano 10 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2002

in materia di: revisione sentenza __________.__________.__________ del __________ novembre 2002

presentato da: · __________ __________, __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che con istanza/ricorso del 14 dicembre 2002 __________ __________ __________ la revisione della sentenza del __________ novembre 2001 (inc. N. __________.__________.__________), lamentando che Camera non avrebbe statuito in materia di imposta comunale;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

- che entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);

- che nel caso in esame l'istante-ricorrente omette di considerare che sempre in data 12 novembre 2002 questa Camera ha statuito con separato giudizio sul ricorso da lui presentato contro la decisione su reclamo del Municipio di __________ in materia di imposta comunale, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo e comunque infondato nel merito (cfr. CDT n. __________.__________.__________);

- che l'istante-ricorrente non fa valere alcun fatto nuovo o nuovo mezzo di prova che possano in un qualche modo indurre a dispositivo diverso da quello della sentenza n. __________.__________.__________ del 12 novembre 2002 in materia di IC/IFD 2001-02, avente per oggetto unicamente la questione lasciata insoluta dalla sentenza n. __________.__________.__________ di pari data e, meglio, la questione della tassazione intermedia per soppressione della rendita completiva a favore del figlio da parte della Cassa pensioni dello Stato;

- che pertanto lo scritto del 14 dicembre, in quanto interpretabile quale domanda di revisione contro la sentenza n. __________.__________.__________ del 12 novembre 2002, viene respinto in quanto temerario;

- che al contribuente viene assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia invece da interpretare quale ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________);

- che in caso di risposta affermativa gli atti saranno trasmessi all'Alta Corte federale per competenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto in quanto temerario.

§ All'istante/ricorrente è assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________).

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il segretario: