Taxpayers v. Tax Office: Correction of Transcription Error in Tax Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed decisions that had declared their prior tax complaints inadmissible due to failure to translate the grievances into Italian, despite the appeal itself being in Italian and addressing substantive calculation errors concerning deductible private debts and related interest. The court chose not to rule on the admissibility of the initial complaint regarding the language issue, instead focusing on the fact that the tax office admitted to a transcription error in the initial tax assessment, where the total liability amount was incorrectly entered using only the portion attributed to a different canton. Citing the provision allowing for the correction of calculation and writing errors in final decisions within five years, the court remanded the matter to the tax office for correction of the transcription error, rendering the appeal moot on that specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 235 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayers v. Tax Office: Correction of Transcription Error in Tax Assessment: The court chose not to rule on the admissibility of the initial complaint regarding the language issue, instead focusing on the fact that the tax office admitted to a transcription error in the initial tax assessment, where the total liability amount was incorrectly entered using only the portion attributed to a different canton. Citing the provision allowing for the correction of calculation and writing errors in final decisions within five years, the court remanded the matter to the tax office for correction of the transcription error, rendering the appeal moot on that specific point.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the substantive basis for ordering the tax office to correct the writing error in the decisions.
Cited to justify the court's competence to decide the case with a single judge.
Cited for the purpose of imposing costs (or the lack thereof) for the appeal.
Cited to confirm the finality of the judgment regarding the tax assessment (IC).
Testo completo
Incarto n. 80.2002.197 · Lugano 10 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2002
in materia di: IC 99/00 intermedia, IC 01/02
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 12 agosto 2002 l’Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ ed __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione intermedia IC 1999-2000 e la tassazione ordinaria IC 2001-2002, determinando i debiti privati deducibili in fr. 43'329.- e gli interessi passivi in fr. 1'925.-;
- che con due distinte decisioni del 18 novembre 2002 il reclamo presentato dai contribuenti veniva dichiarato irricevibile, poiché non avevano dato seguito all’ingiunzione, munita della comminatoria d’irricevibilità, di tradurre in italiano il loro gravame;
- che con il presente, tempestivo ricorso, redatto in lingua italiana, i contribuenti chiedono l’annullamento delle suddette decisioni, lamentando sostanzialmente un errore nel calcolo della quota di debiti deducibile e di riflesso di quella degli interessi passivi;
- che l’UT con memoria del 30 dicembre 2002 motiva ulteriormente le ragioni per le quali ha dichiarato irricevibile il reclamo, dando tuttavia atto nel contempo di essere incappato in un errore nel trascrivere l’ammontare dei debiti totali;
- che, per quanto si dirà, non mette conto di entrare nel merito della questione se l’UT abbia dichiarato a ragione o a torto irricevibile il reclamo dei contribuenti per mancata traduzione del gravame in italiano;
- che secondo l’art. 235 cpv. 1 LT gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica;
- che nel caso in esame è pacifico che l’UT è incorso in un errore di scrittura e, meglio di trascrizione, avendo inscritto nel modulo per la ripartizione degli elementi delle persone fisiche al posto dell’ammontare complessivo del passivo (fr. 237'000.-) la quota spettante al Cantone di domicilio (Canton __________);
- che questo errore di trascrizione ha comportato la suddivisione di questo importo (parziale) tra i due cantoni, Ticino e __________, in base alla chiave proporzionale di ripartizione;
- che tale errore deve pertanto essere corretto in applicazione di quanto disposto dall’art. 235 cpv. 1 LT;
- che pertanto il presente gravame può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è evaso nel senso che gli atti sono retrocessi all’UT perché corregga l’errore di scritturazione contenuto nelle decisioni su reclamo del 18 novembre 2002.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: