Jurisdictional Transfer of Tax Revision Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed a request for revision of a tax judgment, but the court determined that jurisdiction for reviewing a decision that has become final rests with the authority that issued the last decision on the merits, not a higher court that previously declared the appeal inadmissible on formal grounds like being untimely. Therefore, the court deemed the revision request inadmissible before it and mandated that the submission be transferred to the municipal authority that last ruled on the matter for a decision on the revision, while simultaneously granting the appellant ten days to clarify if the submission should be treated as a public law appeal to the Federal Tribunal against the previous decision on the municipal tax multiplier, failing which it would be returned to the municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 232 cpv. 1 LT, Art. 147 cpv. 1 LIFD, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 147 cpv. 2 LIFD, Art. 234 cpv. 1 LT, Art. 144 LIFD; Jurisdictional Transfer of Tax Revision Request: Therefore, the court deemed the revision request inadmissible before it and mandated that the submission be transferred to the municipal authority that last ruled on the matter for a decision on the revision, while simultaneously granting the appellant ten days to clarify if the submission should be treated as a public law appeal to the Federal Tribunal against the previous decision on the municipal tax multiplier, failing which it would be returned to the municipality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the final orders concerning costs.
Cited in the preamble to the final orders concerning costs.
Cited in order 4 to confirm the finality of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 80.2002.188 · Lugano 1o gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002
in materia di: Revisione sentenza __________.__________.__________
presentato da: · __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che con istanza del 22 novembre 2002 __________ __________ chiede la revisione della
sentenza del 12 novembre 2002 (inc. N. __________.__________.__________);
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
- che entrambe le legislazioni escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
- che nondimeno che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- che pertanto la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali, per esempio perché il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo (cfr. ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D; Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);
- che è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;
- che ne consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell'istanza di revisione è del Municipio di __________, che ha deciso per ultimo nel merito, e non della Camera di diritto tributario, che, pur esprimendo abbondanzialmente talune considerazioni di merito, ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo del Municipio di __________ in materia di imposta comunale, constatandone la tardività (cfr. CDT n. __________.__________.__________);
- che pertanto lo scritto del 14 dicembre, in quanto interpretabile quale domanda di revisione, va trasmesso alla precedente Autorità, vale a dire al Municipio di __________, perché si pronunci sulla stessa;
- che comunque il citato scritto contiene anche considerazioni di merito relative sia alla constatazione da parte di questa Camera della tardività del ricorso, sia di merito, idonee quindi in linea di principio, a configurare un ricorso al Tribunale federale;
- che pertanto al contribuente viene assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________);
- che in caso di risposta affermativa gli atti saranno trasmessi all'Alta Corte federale per competenza;
- che diversamente essi saranno retrocessi al Municipio di __________ per decisione sulla domanda di revisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L'istanza di revisione è irricevibile.
§ All'istante è preliminarmente assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 (__________.__________.__________) in materia di moltiplicatore d'imposta comunale.
§ In caso di risposta negativa o di mancata risposta, gli atti saranno retrocessi al Municipio di __________ perché decida sulla domanda di revisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il segretario: