Taxpayer Appeal on Medical Expense Deductions Settled by Agreed Quantification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the denial of deductions for substantial medical expenses for the 2001-2002 tax periods due to insufficient documentation, but following the appeal, the taxing authority requested further documentation, leading to a subsequent discussion where the parties agreed to allow an annual deduction of 6,000 (net of the legal deductible) as a fair quantification of the deductible medical costs; consequently, the court partially accepted the appeal, reforming the previous decision to reflect the agreed-upon deduction amount and ordering the case returned to the taxing authority for revised calculations, finding that the compromise resulted from a beneficial supplemental investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal on Medical Expense Deductions Settled by Agreed Quantification: - che pertanto, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the single judge to rule on the case as it involved no fundamental questions and was not of significant importance.
Cited in relation to the decision on costs (visti per le spese).
Cited in relation to the decision on costs (visti per le spese).
Cited to specify that the judgment is final for the IC tax.
Cited to specify the conditions for appealing to the Federal Tribunal regarding the IFD tax.
Testo completo
Incarto n. 80.2002.184 · Lugano 18 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da: · __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 21 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, negando loro la deduzione per spese di malattia in assenza della necessaria documentazione;
- che con ricorso del 19 novembre 2002 __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle ingenti spese di malattia della moglie, asserendo d'aver prodotto tutta la necessaria documentazione;
- che con osservazioni del 29 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione invitava il ricorrente a produrre ulteriore documentazione;
- che, dopo aver preso conoscenza dell'ulteriore documentazione, l'Ufficio di tassazione convocava nuovamente il ricorrente per una discussione, nel corso della quale veniva concordato di ammettere la deduzione in ragione di fr. 6'000.- di media annua al netto della franchigia prevista dalla legge;
- che nulla osta all'accoglimento del ricorso nella misura concordata dalle parti, poiché è scaturita da un complemento d'indagini che ha consentito di quantificare con sufficiente precisione l'ammontare delle spese mediche deducibili;
- che pertanto, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002 è riformata nel senso che al ricorrente viene concessa una deduzione per spese di malattia di fr. 6'000.- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: