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80.2002.18 • CATI TI 80.2002.18 Generato dall'IA

Appeal Regarding Stamp Duty on Share Purchase and Debt Acknowledgment

Numero d'incarto 80.2002.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the stamp duty assessed on a transaction involving the purchase of company shares and a related $100,000 debt acknowledgment attached as a private writing. The tax authorities assessed stamp duty on both the main notarial deed concerning the share purchase (valued at over 2.4 million francs) and on the separate private writing acknowledging the debt. The court reasoned that the specific issue was whether the private writing constituted a contract subject to stamp duty under the current law, noting that the relevant legislation deliberately removed stamp duty on mere debt acknowledgments, which the document was determined to be rather than a loan contract, thus leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the secondary tax assessment of 150 francs related to the debt acknowledgment.

Regesto Legislator

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Art. 116 lett. a OG, Art. 1 cpv. 1 LB, Art. 1 cpv. 2 lett a-d, Art. 713 CCS, Art. 363 CO, Art. 2 cpv. 1 LB; Appeal Regarding Stamp Duty on Share Purchase and Debt Acknowledgment: The tax authorities assessed stamp duty on both the main notarial deed concerning the share purchase (valued at over 2.4 million francs) and on the separate private writing acknowledging the debt. The court reasoned that the specific issue was whether the private writing constituted a contract subject to stamp duty under the current law, noting that the relevant legislation deliberately removed stamp duty on mere debt acknowledgments, which the document was determined to be rather than a loan contract, thus leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the secondary tax assessment of 150 francs related to the debt acknowledgment.

Parole chiave

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tassa di bollo acquisto di azioni riconoscimento di debito annullamento del contratto debiti fiscali autorità fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 116 lett. a OG
Art. 1 cpv. 1 LB
Il Cantone preleva un’ imposta di bollo e un’ imposta sugli spettacoli cinematografici (art. 1 cpv. 1 LB).
Art. 1 cpv. 2 lett a-d
All’ imposta di bollo sono sottoposti: i contratti per scrittura privata enumerati dalla legge, gli atti notarili, le cartelle ipotecarie e i documenti bancari enumerati dalla legge (art. 1 cpv. 2 lett a-d LB).
Art. 713 CCS
a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’ art. 713 CCS, compresa l’ energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
Art. 363 CO
c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d’ opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ ambito di professioni analoghe;1)
Art. 2 cpv. 1 LB
d) mediazione immobiliare art. 2 cpv. 1 LB).
Art. 2 cpv. 2 LB
Soggiacciono pure all’ imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso (art. 2 cpv. 2 LB).
Art. 144 LIFD
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Used to justify the decision being made by a single judge.

art. 42 LB

Cited in the dispositive (Point 4) concerning the final nature of the judgment.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive (Point 4) concerning the final nature of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00018 · Lugano 2 luglio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001

in materia di: tassa di bollo

presentato da: · 1. __________ __________, avv. __________ __________,

2. __________ __________, __________ - __________,

3. __________ __________, __________ - __________,

4. __________ __________, __________ - __________,

1.,2.,3.,4. avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

Con atto notarile del 25 settembre 2001 __________ __________ acquistava l’intero pacchetto azionario delle __________ __________ __________ __________.__________. al prezzo di $ 1'450'000 da __________ __________ e __________ __________, che, contestualmente al perfezionamento dell’acquisto delle azioni, cedevano i loro rispettivi crediti verso __________ & __________ per un importo complessivo di $ 100'000 rimunerato con un interesse annuo dell’ 8%.

Il notaio depositò copia del rogito all’ Archivio notarile e trasmise copia dello stesso anche all’Ufficio cantonale del bollo, per quanto di sua eventuale competenza.

1.2.

Il 21 novembre 2001 l’Archivista notarile del distretto di __________ determinava il valore dell’atto notarile in fr. 2'445'125,- e stabiliva l’imposta di bollo in fr. 7'335.-.

A sua volta l’Ufficio del bollo imponeva il riconoscimento mediante scrittura privata del debito di $ 100'000, allegato come annesso VI all'atto notarile, con un’imposta di fr. 150.-. Il relativo reclamo veniva respinto dalla Divisione delle contribuzioni con decisione del 7 dicembre 2001.

1.3.

Il 21 dicembre 2001 __________ __________, agendo per sé come pure per __________, __________ e __________ __________, introduceva un’azione di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo i combinati disposti degli articoli 116 lett. a OG e

3 LF sulle tasse di bollo contro la decisione del 21 novembre 2001 dell’Archivista notarile e in subordine anche contro quella del 7 dicembre 2001 della Divisione delle contribuzioni, sostenendo in particolare che l’ assoggettamento all’imposta di bollo cantonale collide incompatibilmente con la legge federale e, per quanto concerne il bollo sulla scrittura privata, che manca una condizione di legge cantonale.

1.4.

Il Tribunale federale, esaminata d’ufficio la propria competenza, con decisione del 9 gennaio 2002 ha dichiarato inammissibile l’azione di diritto amministrativo, retrocedendo gli atti all’Archivista notarile nella misura in cui l’azione era rivolta contro la sua bolletta del 21 novembre 2001 e alla Camera di diritto tributario nella misura in cui l’azione era rivolta contro la decisione su reclamo del 7 dicembre 2001 della Divisione delle contribuzioni.

1.5.

All’udienza del 12 giugno 2001 i risorrenti si sono confermati nel ricorso.

2. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

3. Dall'esame degli atti risulta che oggetto del bollo non è, come parrebbero ritenere i ricorrenti, la cessione del credito di $ 100'000 stipulata contestualmente nell'atto notarile sub cifra 6, ma il riconoscimento di debito, mediante scrittura privata, da parte di __________ & __________., che figura quale annesso VI del rogito. Il tenore della decisione impugnata è su questo punto chiaro.

Non è quindi questione di doppia imposizione del medesimo atto, ma occorre piuttosto esaminare se la scrittura privata in questione rientri tra i contratti per scrittura privati assoggettati alla legge sul bollo del 1986.

3.1.

Il Cantone preleva un’ imposta di bollo e un’ imposta sugli spettacoli cinematografici (art. 1 cpv. 1 LB). All’ imposta di bollo sono sottoposti: i contratti per scrittura privata enumerati dalla legge, gli atti notarili, le cartelle ipotecarie e i documenti bancari enumerati dalla legge (art. 1 cpv. 2 lett a-d LB).

Soggiacciono all’ imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta:

a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’ art. 713 CCS, compresa l’ energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;

b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;

c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d’ opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ ambito di professioni analoghe;1)

d) mediazione immobiliare art. 2 cpv. 1 LB).

Soggiacciono pure all’ imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso (art. 2 cpv. 2 LB).

3.2.

Non rientrano tra i contratti stipulati in forma scritta o parificata a quella scritta i riconoscimenti di debito. La loro imposizione, prevista dalla Legge sul bollo del 1966, è infatti volutamente stata soppressa dalla Legge sul bollo del 1986 (A. Pedroli, L'imposta cantponale di bollo e sugli spettacoli cinematografici, in *Aa. Vv., Lezioni di diritto fiscale svizz*ero, ed. RDAT, Agno 1999, p. 555; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gernnaio 1986, n. 3009, cifre 21-22, pp. 28-29).

3.3.

L'annesso VI del rogito non configura un contratto di mutuo per scrittura privata, ma è, al di là ogni ragionevole dubbio, un semplice riconoscimento di debito, come si evince dal testo in lingua spagnola dello stesso. Tale interpretazione, sia detto di transenna, collima per altro con quella data, quanto meno implicitamente, dal Tribunale federale nella sentenza del 9 gennaio 2002 (cfr. consid. 1a).

È appena il caso di notare che la scrittura privata è firmata unicamente dal gerente economico della società. Non debbono trarre in inganno le ulteriori firme, che sono quelle delle parti all'atto notarile e che, come previsto dalla Legge sul notariato, hanno sottoscritto gli allegati del rogito.

3.4.

Nonostante l'esito del ricorso non si concedono ripetibili in considerazione dei motivi d'accoglimento del ricorso rilevati d'ufficio dal giudice e sostanzialmente diversi da quelli invocati nel ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di consguenza la decisione del 7 dicembre 2001 e la bolletta di fr. 150.- da essa protetta sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 42 LB; art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: