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80.2002.176 • CATI TI 80.2002.176 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Fine for Failure to File After No Taxable Income Established

Numero d'incarto 80.2002.176
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a fine imposed for failing to file a tax declaration after receiving an initial demand notice, even though the tax office later issued an assessment for tax years 2001-2002 establishing no taxable income or assets in the canton. The court upheld the appeal, agreeing with the tax office's later proposal to cancel the fine, as the circumstances, including the taxpayer being a student undertaking an internship elsewhere, warranted the annulment of the initial demand notice and associated fee.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal of Fine for Failure to File After No Taxable Income Established: The court upheld the appeal, agreeing with the tax office's later proposal to cancel the fine, as the circumstances, including the taxpayer being a student undertaking an internship elsewhere, warranted the annulment of the initial demand notice and associated fee.

Parole chiave

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multa al contribuente decisione di tassazione reddito imponibile dichiarazione fiscale tardiva reddito non dichiarato assistenza amministrativa fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This procedural provision was cited to justify the decision being made by a single Judge.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to state that the judgment is definitive.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.176 · Lugano 2 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 1 novembre 2002

in materia di: tassa di diffida

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il 16 agosto 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ - __________ notificava a __________ __________ una diffida, con relativa tassa di fr. 30.-, contente l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta;

- che l' 8 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con cui il contribuente aveva fatto presente, per il tramite della sorella, di essere studente, di non possedere sostanza immobiliare in Ticino e di trovarsi da maggio in __________ per svolgere un tirocinio d'ingegnere presso __________;

- che il 14 ottobre successivo l'Ufficio di tassazione notificava la tassazione IC 2001-2002, in cui accertava l'inesistenza di reddito e sostanza imponibili in Ticino;

- che con il presente tempestivo ricorso il contribuente ricorre contro la tassa di diffida, chiedendosi se la stessa sia o non sia stata annullata per effetto della tassazione notificatagli il 14 ottobre;

- che con scritto del 12 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione propone di annullare il provvedimento;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che nel caso di specie, alla luce delle spiegazioni fornite dal contribuente e della particolarità del caso, nulla osta all'annullamento della tassa di diffida, come proposto anche dall'Ufficio di tassazione,

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 ottobre 2002 e la tassa di diffida del 16 agosto 2002 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: