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80.2002.172 • CATI TI 80.2002.172 Generato dall'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Adhere to Official Language Requirements

Numero d'incarto 80.2002.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Petitioners appealed an real estate profit tax assessment regarding a property sale, submitting their appeal in German despite the requirement for Italian submissions in the canton, and after being explicitly warned and granted an extension, they deliberately refused to provide the required Italian translation, justifying their inability to meet the deadline with an unproven absence for one spouse; the court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that adherence to the official language of the canton is a non-negotiable formal requirement based on the principle of territoriality, and the prior warning against non-compliance precluded a finding of excessive formalism, rendering any substantive examination of the tax calculation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Failure to Adhere to Official Language Requirements: Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

Parole chiave

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rispetto dei requisiti formali tassazioni fiscali imposta reale imposta immobiliare lingua ufficiale beni immobili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

This article is cited in relation to the costs (spese) applied to the rejected appeal.

art. 230 cpv. 3 LT

This article is cited to declare the judgment definitive in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.172 · Lugano 19 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2002

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

__________ e __________ __________, __________ a __________, vendevano il 4 giugno 2002 il mapp. n. __________ DIV RF di __________ ai coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, al prezzo di fr. 240'000.-. Il 26 settembre 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la tassazione sugli utili immobiliari, in cui ammetteva la deduzione di costi di costruzione per fr. 125'640.- a fronte di una deduzione chiesta dall’interessato di fr. 183'288.-.

1.2.

A seguito del reclamo presentato dagli alienanti l’Ufficio di tassazione con decisione del 24 ottobre 2002 elevava la deduzione per spese di costruzione e di miglioria a fr. 127'564.-.

2. 2.1.

Il 2 novembre 2002 __________ e __________ __________ inoltravano alla Camera di

diritto tributario del Tribunale d’appello un ricorso redatto in lingua tedesca.

2.2.

Con ordinanza del 6 novembre 2002 questa Camera impartiva loro un termine di quindici giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, con l’avvertenza che in caso di inadempienza il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il 13 novembre 2002 a questa Camera perveniva una lettera in lingua tedesca, con cui i coniugi __________ facevano presente di essere assenti all'estero dal 10 novembre al 3 dicembre.

Pertanto il 14 novembre 2002 questa Camera assegnava loro un nuovo termine fino al 15 dicembre per produrre la fotocopia del biglietto d'aereo comprovante l'assenza all'estero fino al 2 dicembre e per produrre la traduzione del ricorso, avvertendoli che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con scritto del 7 dicembre 2002 in lingua tedesca i coniugi __________ trasmettevano copia del biglietto d'aereo intestato al marito, manifestando nel contempo il loro rifiuto a tradurre il ricorso in italiano.

3. La presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario che decide nella composizione di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte e non è di rilevante importanza.

4. 4.1

Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

L'art.

70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato cosituzionalizzato il *principio di territorialità*, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.

Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

4.2.

La mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l'art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

4.3.

Si rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua materna.

La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).

Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 935, p. 459).

4.4.

Si sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep.* 1991 p. 234).

5. 5.1.

Nel caso in esame questo giudice non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso interposto dai ricorrenti, poiché non hanno deliberatamente rispettato il termine concesso loro per tradurre il gravame presentato in lingua tedesca e gli argomenti addotti al riguardo sono del tutto inconferenti alla luce della dottrina e della giurisprudenza esposte al consid. 4.

5.2.

Non mette pertanto più conto esaminare se i ricorrenti abbiano soddisfatto la prova dell'assenza all'estero, dal momento che, producendo un solo biglietto aereo, hanno giustificato unicamente l'assenza di un coniuge, segnatamente quella del marito e non quella della moglie.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: