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80.2002.143 • CATI TI 80.2002.143 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Moot Due to Fine Cancellation

Numero d'incarto 80.2002.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a fine imposed for the late submission of withholding tax statements, arguing that their administrative appeal was timely because correspondence was being misdirected to an incorrect location, leading to a delayed notification of the initial decision. The court, however, ultimately declared the appeal moot because the tax office, upon notification of the appeal, confirmed the cancellation of the initial fine, meaning there was no longer an issue to adjudicate.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal Moot Due to Fine Cancellation: The court, however, ultimately declared the appeal moot because the tax office, upon notification of the appeal, confirmed the cancellation of the initial fine, meaning there was no longer an issue to adjudicate.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa al contribuente notificazione della decisione dichiarazione fiscale tardiva procedura di tassazione fiscale rimborso dell'IVA lite in materia di contribuzioni pubbliche Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to confirm that the judgment is final for the Cantonal Tax Administration (IC).

art. 146 LIFD

Cited in the final order to state the conditions for appeal to the Federal Tribunal for the Federal Direct Tax (LIFD).

art. 144 LIFD

Cited for consideration regarding costs.

art. 231 LT

Cited for consideration regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00143 · Lugano 24 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 18 giugno 2002, l'Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla __________ __________ di __________ una multa disciplinare di fr. 750, per il mancato inoltro dei conteggi dell'imposta trattenuta;

- che, con reclamo del 31 luglio 2002, la debitrice dell'imposta chiedeva l'annullamento della multa, avvertendo di avere inviato la documentazione richiesta, sebbene in ritardo a causa di mancanza di personale;

- che l'Ufficio imposte alla fonte dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 5 agosto 2002, rilevando la tardività dello stesso;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la tardività del reclamo, rilevando come tutta la corrispondenza ad essa destinata sia deviata su __________ e come, di conseguenza, la decisione relativa alla multa le sia stata intimata solo il 25 giugno, con un termine di ritiro fino al 2 luglio 2002;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

- che gli artt. 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

- che, come detto, nel caso in esame, la ricorrente argomenta che il reclamo sarebbe stato

tempestivo, per il fatto che la posta ad essa destinata sarebbe deviata su __________, dove sarebbe rimasta in giacenza

dal 25 giugno al 2 luglio 2002;

- che, notificatogli il ricorso, l'Ufficio imposte alla fonte non ha trasmesso alla Camera gli atti fiscali ed un'eventuale ricerca postale, per accertare la data dell'intimazione della decisione di multa, ma si è limitata a "confermare" l'annullamento delle multe;

- che ciò rende il ricorso privo d'oggetto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo d'oggetto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: