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80.2002.135 • CATI TI 80.2002.135 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Assessment Rejected Due to Late Administrative Complaint

Numero d'incarto 80.2002.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an administrative tax assessment that was issued after they failed to file their return, and subsequently had their administrative complaint rejected as inadmissible because it was filed late; the court rejected the appeal, reasoning that while the relevant law allows for an extension of procedural deadlines due to severe illness, the documented hospitalizations, though concerning, did not preclude the taxpayer from pursuing remedies until the final deadline for the complaint had expired, thus the strict judicial interpretation of excusable delay was not met, although the court exceptionally waived court fees.

Regesto Legislator

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Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 85 DIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal of Assessment Rejected Due to Late Administrative Complaint: - che, viste le particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Parole chiave

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reclamo amministrativo tassazioni fiscali assistenza amministrativa fiscale dichiarazione fiscale tardiva ritardi procedurali multa al contribuente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders regarding the application of costs/fees.

art. 231 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding the application of costs/fees.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order no. 4 to confirm that the decision is final for the IC.

art. 146 LIFD

Cited in order no. 4 to establish the deadline and jurisdiction for appeal to the Federal Tribunal for the IFD.

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00135 · Lugano 5 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002 neppure dopo la diffida del 16 agosto 2001 e la multa disciplinare dell'11 ottobre 2001, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava, con decisione del 25 febbraio 2002, la tassazione d'ufficio IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 50'000 per l'IC e per l'IFD;

- che, in data 11 giugno 2002, il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, ammettendo la propria colpa per il ritardo nell'impugnazione della decisione ma chiedendo comprensione per la malattia cardiaca da cui era affetto e per la conseguente disoccupazione;

- che, con due lettere del 18 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione invitava il reclamante a:

Ø documentare i motivi del ritardo nell'inoltro del reclamo;

Ø apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio, entro il

9 luglio 2002, con l'avvertenza che l'inosservanza di tali inviti avrebbe comportato l'irricevibilità del reclamo;

- che il contribuente rispondeva ai suddetti scritti con lettera del 3 luglio 2002, argomentando di essere stato ricoverato d'urgenza al __________ di __________ nel dicembre 2001 e di esservi stato più volte degente anche nel 2002;

- che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 12 agosto 2002, nella quale osservava che il contribuente aveva documentato dei ricoveri ospedaliero fra il 26 agosto 2001 ed il 2 febbraio 2002, mentre la notifica della tassazione gli sarebbe stata intimata solo il 25 febbraio 2002;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione, ribadendo gli argomenti già sottoposti all'Ufficio di tassazione con il reclamo ed invocando nuovamente comprensione per la sua situazione personale ed in particolare per le difficoltà professionali causate dalla grave malattia cardiaca di cui soffre;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD prevedono una restituzione in intero dei termini, quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

- che, secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

- che, nel caso concreto, può essere lasciata aperta la questione se la malattia sia stata così grave da impedire l'adempimento degli obblighi procedurali del ricorrente, dal momento che, secondo l'attestazione del Cardiocentro, egli è stato ricoverato

Ø dal 26 al

30 agosto 2001;

Ø dal 3 al 6 dicembre 2001;

Ø dal 1° all'8 gennaio 2002;

Ø il 2 febbraio 2002;

- che, dunque, anche ammettendo che durante tutto il periodo in cui si sono succeduti i ricoveri al Cardiocentro egli non fosse in grado di adempiere i propri obblighi né di incaricare una persona di fiducia di provvedervi, si deve comunque escludere che tale impedimento di sia protratto fino al momento della scadenza del termine di reclamo (cioè per i trenta giorni successivi alla notifica della tassazione del 25 febbraio 2002);

- che è comprensibile che, anche dopo il ricovero, il ricorrente abbia vissuto dei momenti di preoccupazione e di ansia, per il decorso della malattia e per le ripercussioni della stessa sulle sue relazioni sociali e soprattutto lavorative, ma ciò non configura purtroppo un motivo di restituzione dei termini, secondo la rigorosa giurisprudenza in materia;

- che questo giudice si rende conto della volontà del ricorrente di cercare di porre rimedio ad una situazione economica compromessa in parte dalla malattia – e dalle conseguenti spese – ed in parte dalla sua stessa – da lui riconosciuta – negligenza, ma l'istituto giuridico della restituzione dei termini non offre la soluzione auspicata;

- che, in questa prospettiva, appare più indicato il rimedio del condono, che il ricorrente dichiara d'altronde di avere già chiesto;

- che, viste le particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: