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80.2002.122 • CATI TI 80.2002.122 Generato dall'IA

Appellant v. Withholding Tax Office Regarding Premature Fine for Untimely Accounting Submission

Numero d'incarto 80.2002.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a disciplinary fine imposed by the withholding tax office for failing to submit the annual accounting for a domestic employee for the year 2001 after receiving a reminder and a formal notice with a 30-day deadline. The court accepted the appeal and annulled the fine and the decision on the appeal because the fine was issued prematurely, specifically on June 18, 2002, while the statutory 30-day period following the May 29, 2002, formal notice had not yet expired, thus failing to meet the objective condition required for imposing a fine, and further noting that the low income of the employee made the fine amount questionable.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Appellant v. Withholding Tax Office Regarding Premature Fine for Untimely Accounting Submission: The court accepted the appeal and annulled the fine and the decision on the appeal because the fine was issued prematurely, specifically on June 18, 2002, while the statutory 30-day period following the May 29, 2002, formal notice had not yet expired, thus failing to meet the objective condition required for imposing a fine, and further noting that the low income of the employee made the fine amount questionable.

Parole chiave

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imposta alla fonte multe disciplinari base legale termine processuale perentorio imposta annuale accantonamento per rischi e perdite Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This provision was cited regarding the composition of the court (single judge) deciding the case, which is a procedural basis for the decision.

art. 230 cpv. 3 LT

This article is cited in the dispositive to declare the judgment final concerning IC (Imposta Comunale).

art. 146 LIFD

This article is cited in the dispositive to indicate the deadline and forum for an appeal to the Federal Tribunal concerning IFD (Imposta Federale Diretta).

art. 144 LIFD

This article is cited as the basis for the ruling on costs (visti per le spese).

art. 231 LT

This article is cited as the basis for the ruling on costs (visti per le spese).

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Testo completo

Incarto n. 80.2002.00122 · Lugano 5 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato all'Ufficio imposte alla fonte (UIF) il conteggio annuale per il 2001 entro il termine stabilito, l'autorità fiscale gli notificava dapprima un richiamo (7 maggio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (29 maggio 2002), attribuendogli un termine di 30 giorni;

- che, in seguito, l'UIF gli notificava, con decisione del 18 giugno 2002, una multa disciplinare di fr. 200;

- che il debitore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 12 luglio 2002, così motivato:

Come stabilito al telefono dichiaro che la mia donna di pulizia non guadagna più di 800.– all'anno. Prego di inviarmi il calcolo e di rinunciare alla multa;

- che l'UIF respingeva il reclamo con decisione del 17 luglio 2002, nella quale osservava che il reclamante era già stato multato per la stessa ragione negli anni 1998, 1999 e 2000, anche se le multe erano state eccezionalmente annullate, e che il gravame non era motivato;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente l'annullamento della multa, adducendo in particolare una crisi depressiva che gli avrebbe impedito di gestire gli impegni e le scadenze;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- che, nel caso in esame, la condizione oggettiva della diffida non appare adempiuta: infatti, dal preavviso trasmesso a questa Camera dall'UIF, risulta che la diffida è stata notificata al ricorrente in data 29 maggio 2002, con l'attribuzione di un termine di 30 giorni, con la conseguenza che la decisione di multa, notificata il 18 giugno 2002, è chiaramente prematura;

- che, comunque, anche la misura della sanzione solleverebbe qualche dubbio: in primo luogo, le osservazioni dell'UIF parlano di recidiva, anche se poi precisano che le multe inflitte al ricorrente negli anni precedenti erano sempre state "eccezionalmente" annullate, circostanza quest'ultima che indurrebbe ad escludere che si possa parlare di recidiva in senso stretto;

- che, inoltre, la circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, che si occupa della commisurazione delle multe disciplinari, contiene le seguenti direttive per le sanzioni in materia di imposte alla fonte:

Secondo giurisprudenza ... "l'importo della multa non è da commisurare unicamente sulla base del numero dei di­pendenti, ma anche tenuto conto della capacità contri­butiva del contribuente.

Circostanze attenuanti o aggravanti potranno poi influire sul risultato finale. Il numero dei dipendenti può costituire un elemento di giudizio ma non certamen­te il solo ..." (sent. CDT n. __________ del 20.8.1980).

La capacità contributiva sarà tenuta in considerazione in base all'allegata tabella e va riferita al debitore della prestazione imponibile (settore A: persone fisiche; settore B: persone giuridiche);

- che, alla luce di tale circolare, una multa di fr. 200, per avere omesso di inoltrare il conteggio annuale relativo ad una donna delle pulizie che percepisce un salario annuo di fr. 800, appare difficilmente giustificabile;

- che, tuttavia, tale questione può essere lasciata aperta, dovendo la multa essere annullata già per altre ragioni.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la multa disciplinare del 18 giugno 2002 e la decisione su reclamo del 17 luglio 2002 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: