Tax Authority Assessment of Imputed Income Over Expenditure Discrepancy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA tax authority assessed an average annual "other source income" of CHF 35,000 against taxpayers for the 2001-2002 period based on a liquidity deficit noted during expenditure verification related to property renovations; the taxpayers appealed, contesting the expense calculation and the imputed income, and subsequently refused to provide bank statements requested by the authority, leading to the rejection of their initial claim. The appellate court, after reviewing the matter and documentation presented during a hearing, partially granted the appeal by reducing the determined "other source income" to an average of CHF 12,000 annually, concluding the matter without establishing general legal principles and ordering the case returned to the tax office for recalculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Tax Authority Assessment of Imputed Income Over Expenditure Discrepancy: The appellate court, after reviewing the matter and documentation presented during a hearing, partially granted the appeal by reducing the determined "other source income" to an average of CHF 12,000 annually, concluding the matter without establishing general legal principles and ordering the case returned to the tax office for recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the Tax Chamber to decide with a single Judge.
Cited to confirm that the judgment is final for IC matters.
Cited to indicate the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal for IFD matters.
Testo completo
Incarto n. 80.2002.00116 · Lugano 24 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 dell’11 febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona esponeva ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 35'000.- di media annua. I coniugi __________ avevano infatti riattato nel corso degli anni 1999 e 2000 una casa d’abitazione a __________. Dal raffronto delle entrate e delle uscite degli anni di computo era infatti emersa una mancanza di liquidità, che non avrebbe permesso loro, in assenza del reddito d’altra fonte, di far fronte al normale fabbisogno.
1.2.
I coniugi __________ presentavano reclamo in tempo utile contestando il calcolo del dispendio allestito dall’Ufficio di tassazione e facendo in particolare presente che parte delle fatture erano state pagate nel 2001, come pure che l’importo considerato dall’Ufficio di tassazione per il normale fabbisogno è eccessivo.
L’Ufficio di tassazione, allo scopo di meglio verificare il calcolo della liquidità, invitava i contribuenti a produrre gli estratti mensili dei loro conti bancari e postali.
Di fronte al reciso rifiuto di produrre quanto richiesto, l’Ufficio di tassazione con decisione del 24 giugno 2002 respingeva il reclamo.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente il calcolo della disponibilità allestito dall’Ufficio di tassazione, argomentando che le loro entrate del biennio sarebbero state sufficienti per far fronte al costo della vita, senza che sia necessario chiedere loro di mettere a disposizione ulteriori conti.
L’Ufficio di tassazione avverte che per una verifica del conteggio entrate/uscite è indispensabile disporre della documentazione dei movimenti verificatisi tramite le relazioni bancarie (__________, __________).
2.2.
All’udienza del 16 settembre, dopo discussione ed esame della documentazione prodotta, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito d’altra fonte in fr. 12'000.- di media annua.
2.3.
Il presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 giugno 2002 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte viene stabilito in fr. 12'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: