Spouse's Change in International Employment Triggers Interim Tax Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court upheld the tax authority's decision to issue an interim tax assessment after a resident spouse ceased employment in Italy and began employment in Switzerland, finding this change in international tax nexus constitutes a modification of determining bases under cantonal law. Furthermore, the court reasoned that even without an explicit provision in federal direct tax law, the principle of international tax treaties overriding domestic law dictates that such a change also triggers an interim assessment for federal income tax, with the new income calculated based on earnings from the date of the change annualized to twelve months, as mandated by cantonal law for interim assessments based on modified elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 LT, Art. 53 cpv. 1 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 55 lett. e LT; Spouse's Change in International Employment Triggers Interim Tax Assessment: Furthermore, the court reasoned that even without an explicit provision in federal direct tax law, the principle of international tax treaties overriding domestic law dictates that such a change also triggers an interim assessment for federal income tax, with the new income calculated based on earnings from the date of the change annualized to twelve months, as mandated by cantonal law for interim assessments based on modified elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the grounds for an intermediate assessment due to a change in international tax bases, which underpins the decision to dismiss the appeal.
Cited in the reasoning to explain the method for calculating the intermediate assessment based on the change in circumstances.
Cited in combination with Art. 56 LT to justify the method of calculating the income for the subsequent ordinary assessment.
Cited in the reasoning as the federal equivalent to the cantonal rule justifying the intermediate assessment in international relations cases.
Cited in the preamble to the final orders concerning the appeal procedure for direct federal tax.
Cited in the preamble to the final orders concerning the appeal procedure for cantonal tax.
Cited in order 4 to confirm the finality of the decision regarding Cantonal Tax (IC).
Cited in order 4 to specify that an appeal to the Federal Tribunal is admissible regarding Direct Federal Tax (IFD).
Testo completo
Incarto n. 80.2002.114 · Lugano 2 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi,Ivo Eusebio
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
- IC/IFD 01/02
presentato da: · __________ __________, __________ __________ rappresentato da: __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 9 agosto 1999 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________, di professione impiegato di banca, la tassazione 1999-2000, in cui gli esponeva un reddito del lavoro di fr. 163'871.- di media annua. Nella determinazione dell’aliquota veniva tenuto
conto del reddito di fr. 48'284.-, conseguito dalla moglie, domiciliata ad __________, con l’attività svolta in Italia.
1.2.
Il 12 novembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione intermedia, a valere dal 1° gennaio 2000, per modifica dei rapporti internazionali a seguito della cessazione dell’attività svolta dalla moglie in Italia e dell’inizio di una nuova attività in Svizzera.
1.3.
Sempre il
12 novembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ anche la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02, esponendo loro oltre al reddito del lavoro del marito il reddito del lavoro della moglie, che veniva determinato in fr. 80'247.- di media annua.
2. 2.1.
Con tempestivo reclamo del 28 novembre 2001 i contribuenti contestavano l’allestimento della tassazione intermedia, negando l’esistenza di un mutamento di professione da parte della moglie. L’attività precedentemente svolta in Italia e colà assoggettata sarebbe continuata in Svizzera presso un nuovo datore di lavoro. Rilevavano inoltre che per l’IFD la modifica dei rapporti con uno stato estero non sarebbe motivo di tassazione intermedia, non essendo enunciato nella legge.
Contestavano altresì la tassazione IC/IFD 2001-02, segnatamente il calcolo del riporto a dodici mesi del reddito conseguito in Svizzera.
2.2.
Dopo aver sentito i contribuenti, l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’ 8 luglio 2002, respingeva il reclamo.
3. 3.1.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla Società fiduciaria __________ __________, contestano nuovamente sia l’allestimento della tassazione intermedia sia il riporto del reddito a dodici mesi nella tassazione ordinaria successiva.
Dei motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
L’ Amministrazione federale delle contribuzioni con scritto del 7 agosto 2002 ritiene l’operato dell’Ufficio di tassazione conforme a legge e dottrina.
3.3.
All'udienza del 21 novembre 2002 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
4. Diritto cantonale
4.1.
Secondo l'art. 55 lett. *e* LT si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di modificazione delle basi determinanti per l’ imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali.
L'art.
56 LT dispone a sua volta che la tassazione intermedia interviene al momento del cambiamento (cpv. 1) e che si fonda su quella ordinaria, aumentata o diminuita degli elementi di reddito e di sostanza mutati (cpv. 2). Gli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all’inizio dell’ assoggettamento (cpv. 3). Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito e di sostanza esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all’ inizio dell’assoggettamento (cpv. 4).
4.2.
Secondo l'art. 53 cpv. 1 LT, all’ inizio dell’ assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato;
a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi.
4.3.
Gli stipendi e altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (cfr. art. 15 n. 1 Convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione, del 9 marzo 1976).
4.4.
Nel caso in esame __________ __________ __________ __________, domiciliata ad __________, ha cessato alla fine del 1999 la propria attività in Italia alle dipendenze di una società attiva nell'ambito delle gestioni patrimoniali, con un compenso nell'ultimo anno di ca. 67'000.- franchi. Dal 10 gennaio 2000 lavora alle dipendenze della __________, sempre nell'ambito delle gestioni patrimoniali, con uno stipendio annuo nel 2000 di ca. 80'000.- franchi.
Non v'è chi non veda come la cessazione dell'attività salariata in Italia alla fine del 1999 e l'inizio di un'attività salariata in Svizzera all'inizio del 2000 costituisca per effetto del disposto convenzionale sopra citato una modificazione delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti internazionali.
Né può essere contestata la determinazione del reddito da attività dipendente effettuata dall'Ufficio di tassazione. È infatti la legge a imporre che ciò avvenga in base al reddito conseguito dall’ inizio della modifica del fattore che dà luogo alla tassazione intermedia e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (cfr. i combinati disposti degli artt. 56 cpv. 2 e 53 cpv. 1 lett. *a* e *b* LT).
5. Diritto federale
5.1.
A differenza della LT, la LIFD non prevede una norma analoga a quella dell'art.
55 lett. *e* LT. Una norma di tenore identico è invece prevista dall'art.
17 lett. *d* LAID.
Ciò non significa tuttavia che in regime di tassazione sul passato (praenumerando) la modificazione delle basi determinanti per l’imposizione nei rapporti internazionali sia irrilevante. La dottrina è concorde nel ritenere che, anche in assenza di una specifica norma nella LIFD, una simile modificazione sia idonea a provocare l'allestimento di una tassazione intermedia in virtù della prevalenza del diritto internazionale in materia di doppia imposizione sul
diritto interno. D'altra parte, proprio questa considerazione, aveva indotto il Legislatore federale a rinunciare a riprendere la norma della LIFD per ragioni di semplificazione del testo legislativo, ma non perché intendesse fare astrazione in casi simili dall'allestimento della tassazione intermedia (Ménétrey, Aspetti internazionali della legislazione fiscale svizzera, in RDAT 1993-I, p. 449 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 982; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Bern 2000, p. 498; Höhn/Waldburger; Steuerrecht, Vol. I, 8.a edizione, Bern-Stuttgart-Wien 1997, p. 357; Reich, in Höhn/Athanas, Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Bern-Stuttgart-Wien, 1993, p. 324).
5.2.
Quanto alla determinazione del reddito imponibile, bisogna tenere conto della nuova situazione dal giorno in cui l'elemento di reddito o di sostanza determinante passa alla sovranità fiscale svizzera o viceversa (Ménétrey, op. cit., p. 451).
5.3.
Ne viene che, anche per il diritto federale, non diversamente dal diritto cantonale, sono realizzate le condizioni della tassazione intermedia e che la base di calcolo non può essere se non quella del salario percepito dal momento in cui si verifica il motivo della tassazione intermedia.
Anche per quanto riguarda l'IFD, pur in mancanza di una esplicita norma di legge, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: