Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers, domiciled outside the canton but subject to limited taxation there due to real estate ownership, filed an appeal in German against a tax authority's decision. The court informed them that Italian is the official language and granted a 15-day period to provide a translation, warning that failure to comply would result in inadmissibility. Because the taxpayers failed to submit the required Italian translation within the specified deadline, the court deemed the appeal inadmissible based on the formal defect stemming from the non-observance of the official language requirement applicable to cantonal administrative appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 LPAmm, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale, art. 231 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance: The court informed them that Italian is the official language and granted a 15-day period to provide a translation, warning that failure to comply would result in inadmissibility. Because the taxpayers failed to submit the required Italian translation within the specified deadline, the court deemed the appeal inadmissible based on the formal defect stemming from the non-observance of the official language requirement applicable to cantonal administrative appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the competence of a single judge, although this article is not explicitly repeated in the operative part, it is procedural context.
Cited in the reasoning as the subsidiary applicable rule requiring appeals to be in the official language (Italian).
Cited when considering the provisions for costs ('visti per le spese').
Cited when considering the provisions for costs ('visti per le spese').
Cited in order no. 4 to confirm that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.2002.00108 · Lugano 6 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da: · __________ u. __________ __________ -____________________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, in data 24 giugno 2002, i coniugi __________ e __________ __________ -Britschgi, domiciliati a Zurigo ma limitatamente
imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________, hanno interposto ricorso, in lingua
tedesca, contro la decisione su reclamo del 10 giugno 2001 dell'Ufficio di tassazione di Locarno;
- che, con scritto del 2 luglio 2002, questa Camera ha informato i ricorrenti che la lingua ufficiale del Cantone è l'italiano ed ha pertanto attribuito loro un termine di
15 giorni per tradurre il gravame, avvertendoli che, in caso di mancata osservanza dell'invito in questione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che i ricorrenti non hanno dato seguito al suddetto invito;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, affinché un’istanza di ricorso possa pronunciarsi occorre che essa sia competente e che il gravame sia ricevibile: tali eccezioni devono essere esaminate d’ufficio (Knapp, Précis de droit administratif, 2ème éd., nr. 933-934);
- che, per quanto attiene alla ricevibilità, la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- che, secondo l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario, tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF __________ Ia __________, cons. 1; CDT n. __________del
9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. __________ del 26 settembre 1983);
- che il riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali;
- che conseguenza del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208, cons. 1) è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone e non corredati da traduzione possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 83 III 57 s. CDT n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.);
- che l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia, essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che, nella fattispecie, in seguito allo scritto di questa Camera del 2 luglio 2002 (recapitato l'indomani), dove veniva attribuito ai ricorrenti un termine di quindici giorni per ovviare al difetto, sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso, la traduzione in italiano è stata inviata solo il 25 luglio 2002, quindi ben oltre il termine loro attribuito;
- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per vizio di forma e, meglio, a causa della mancata traduzione in lingua italiana.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, di complessivi fr. 100.–, sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: