Taxpayer Appeal Regarding Late Filing Penalty Due to Labeling Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the imposition of a penalty fee for failure to timely submit a tax declaration after the taxing authority issued a formal notice. The court found that although the taxpayer had submitted the correct declaration forms, they had mistakenly attached the mailing label intended for a joint property filing instead of their personal filing, causing the tax office to misfile the document. The court reasoned that since the declaration was submitted within the deadline and the misfiling was due to a simple, excusable labeling error, which the tax office should have easily recognized by the form's content, the penalty fee and the preceding appeal decision were to be annulled, and the appeal was granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Regarding Late Filing Penalty Due to Labeling Error: The court found that although the taxpayer had submitted the correct declaration forms, they had mistakenly attached the mailing label intended for a joint property filing instead of their personal filing, causing the tax office to misfile the document. The court reasoned that since the declaration was submitted within the deadline and the misfiling was due to a simple, excusable labeling error, which the tax office should have easily recognized by the form's content, the penalty fee and the preceding appeal decision were to be annulled, and the appeal was granted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule allowed the case to be decided by a single Judge of the Tax Law Chamber.
Cited in relation to the decision on costs.
Cited to confirm that the present judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.2001.00099 · Lugano 14 agosto 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2001
in materia di: tassa di diffida
presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 15 giugno 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno inviava a __________ __________ una diffida a presentare nel termine di dieci giorni la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002, prelevando nel contempo una tassa di diffida di fr. 30.-;
- che il contribuente reclamava in tempo utile, argomentando d'aver fatto inviare la dichiarazione d'imposta ticinese dall'Ufficio delle imposte del comune di __________, che avrebbe anche allegato copia della dichiarazione d'imposta argoviese;
- che il reclamo veniva respinto con decisione del 25 giugno 2001;
- che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente lo stralcio della tassa di diffida, ribadendo quanto già esposto nel reclamo e facendolo confermare dal responsabile dell'Ufficio comunale delle imposta di __________;
- che con osservazioni del 25 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione dà atto che la dichiarazione d'imposta le è stata spedita nei termini e che alla stessa era allegata la dichiarazione __________, ma che per un disguido il contribuente aveva incollato l'etichetta dell'indivisa e non quella personale, per cui la dichiarazione è stata riposta nell'incarto dell'indivisa e non in quello personale;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, come si è visto, il ricorrente ha effettivamente prodotto nei termini la dichiarazione d'imposta;
- che il suo mancato tempestivo ritrovamento è dovuto a un banale quanto scusabile scambio di etichetta;
- che il ricorso deve quindi essere pacificamente accolto;
- che d'altronde l'Ufficio di tassazione stesso, malgrado lo scambio di etichetta, avrebbe facilmente potuto avvedersi dell'errore, poiché il formulario per la dichiarazione d'imposta era manifestamente quello personale e non quello dell'indivisa e ciò era facilmente percepibile visivamente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenze sono annullate la decisione su reclamo del 25 giugno e la tassa di diffida di fr. 30.- del 15 giugno 2001
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: