Tax Fine Appeal Moot After Administrative Revocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a fine imposed for the late submission of a tax declaration after the local tax office had already accepted the taxpayer's initial complaint and revoked the fine. The appellate court, sitting as a single judge because the matter presented no principal questions of law or significant importance, determined that the appeal was moot because the original administrative decision being challenged (the imposition of the fine) had been nullified by the lower authority, leading to the declaration that the appeal was without object and the waiver of any court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Fine Appeal Moot After Administrative Revocation: The appellate court, sitting as a single judge because the matter presented no principal questions of law or significant importance, determined that the appeal was moot because the original administrative decision being challenged (the imposition of the fine) had been nullified by the lower authority, leading to the declaration that the appeal was without object and the waiver of any court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to establish that the present judgment is final.
Cited in relation to costs (visto per le spese).
Testo completo
Incarto n. 80.2001.00098 · Lugano 14 agosto 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2001
in materia di: tassa di diffida
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con scritto del 5 luglio 2001, in lingua tedesca, __________ __________ ha impugnato la decisione del
28 giugno 2001, con la quale l'Ufficio di tassazione di Locarno ha accolto il suo reclamo contro la tassa di diffida di fr. 30, posta a suo carico per non avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione fiscale 2001/2002;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, come detto, l'Ufficio di tassazione ha accolto il reclamo del contribuente ed ha annullato la tassa di diffida contestata, con decisione del 28 giugno 2001;
- che, di conseguenza, il ricorso, con il quale il ricorrente postula l'annullamento della stessa tassa di diffida, appare privo d'oggetto;
- che, per economia di giudizio, si rinuncia a chiedere la traduzione del ricorso ed anche ad attribuire al ricorrente un termine per ritirare il gravame.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: