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80.2001.90 • CATI TI 80.2001.90 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Office Regarding AVS/AI Exemption Deduction for Cantonal Income Tax

Numero d'incarto 80.2001.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, receiving AVS/AI benefits, claimed an exemption deduction for cantonal income tax in their 2001-2002 declaration, which the tax office denied because the taxpayer's income exceeded the threshold for this specific cantonal deduction, while granting the corresponding federal deduction. The court reasoned that the appeal regarding the federal tax was moot since the deduction was already granted, and the appeal concerning the cantonal tax was unfounded because the cantonal law, effective January 1, 2001, does not provide for the claimed AVS/AI exemption deduction, having replaced an older, expired provision, and instead mandates a graduated deduction based on income thresholds for AVS/AI recipients, which the taxpayer appears to exceed, supporting the tax office's decision to deny the deduction based on the statutory scales.

Regesto Legislator

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Art. 204 LIFD, Art. 304 LT, Art. 34 cpv. 2 LT, Art. 8 cpv. 1 LT, Art. 34 cpv. 1 lett. b LT, Art. 144 LIFD; Taxpayer v. Tax Office Regarding AVS/AI Exemption Deduction for Cantonal Income Tax: The court reasoned that the appeal regarding the federal tax was moot since the deduction was already granted, and the appeal concerning the cantonal tax was unfounded because the cantonal law, effective January 1, 2001, does not provide for the claimed AVS/AI exemption deduction, having replaced an older, expired provision, and instead mandates a graduated deduction based on income thresholds for AVS/AI recipients, which the taxpayer appears to exceed, supporting the tax office's decision to deny the deduction based on the statutory scales.

Parole chiave

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deduzione dal reddito esenzione dalla tassa prestazione statutaria imposta annuale assistenza amministrativa fiscale omissione del contribuente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the section governing the costs imposed on the appellant.

art. 231 LT

Cited in the section governing the costs imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00090 · Lugano 6 luglio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2001

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · _ _, _ _ _ _,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 la contribuente, nata nel 1909, ha chiesto la deduzione per l’imposta cantonale di un importo di fr. 6'000.- quale quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI e di fr. 9’250.- per l’imposta federale diretta;

- che l’Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 23 aprile 2001 ha integralmente ammesso in materia di imposta federale diretta la deduzione chiesta;

- che per contro l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione per l’imposta cantonale;

- che con tempestivo reclamo del 27 aprile 2001 la contribuente ha nuovamente postulato le suddette deduzioni;

- che con decisione dell’11 giugno 2001 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che per l’imposta cantonale la contribuente supera la soglia al di sopra della quale la quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI è esclusa;

- che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente rinnova la propria richiesta;

- che occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, per quanto concerne l’IFD, è privo d’oggetto: la deduzione prevista dalla LIFD è infatti stata concessa in ragione di fr. 9'251.- di media annua, come richiesto nella dichiarazione fiscale;

- che per quanto concerne l’IC il ricorso è invece chiaramente infondato;

- che, infatti, la LT, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2001, non contiene una disposizione finale simile all’art. 204 LIFD, in virtù del quale le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente (art. 204 cpv. 1 lett. a); per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento (art. 204 cpv. 1 lett. b) e interamente, negli altri casi (art. 204 cpv. 1 lett. c);

- che l’art.

304 LT, che in deroga all’ articolo 21 capoverso 1 LT, prevedeva l’imponibilità dei proventi da istituzioni di previdenza professionale nella misura del 90 per cento con un massimo di deduzione di 2’000.-, ha cessato di essere in vigore il

31 dicembre 2000;

- che le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2001-2002 alla cifra 20b non menzionano più, a differenza di quelle dei periodi precedenti, l’esistenza di una deduzione per l’IC, ma si limitano a ricordare in termini aderenti alla legge quella tuttora in vigore per l’IFD;

- che, secondo l’art. 34 cpv. 2 LT, dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

a) per i contribuenti assoggettati con l’ aliquota dell’ articolo 35 capoverso 1 (persone sole): fr. 8’000.- fino ad un reddito di 21’000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000.- franchi per ogni 3’000.- franchi di reddito supplementare;

b) per i contribuenti assoggettati con l’ aliquota dell’ articolo 35 capoverso 2 (coniugati): fr. 8’000.- fino ad un reddito di 27’000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000.- franchi per ogni 3’000.- franchi di reddito supplementare.

- che le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2001-2002 riportano correttamente alla cifra 29 tale normativa e riproducono le relative tabelle delle deduzioni scalari per persone sole e per coniugati;

- che dall’esame delle medesime si evince con tutta chiarezza che il limite superiore della deduzione scalare decrescente si situa a fr. 42'000.- per le persone sole e a fr. 48'000.- per i coniugati;

- che il ricorso si avvera pertanto chiaramente privo di fondamento;

- che la ricorrente non può essere seguita laddove crede di ravvisare una disparità di trattamento nel fatto che la tabella della quota esente per coniugati stabilirebbe il limite superiore per l’esenzione a fr. 48'000;

- che in effetti, proprio perché, secondo l’art. 8 cpv. 1 LT, i redditi dei coniugi sono cumulati, con conseguente aggravio dell’aliquota, come pure per tener conto delle innegabili diversità tra persone sole e persone coniugate, la legge prevede due distinte scale delle aliquote e coerentemente, di riflesso, anche due distinte tabelle per la quota esente per i beneficiari di rendite AVS/AI;

- che in simili condizioni il ricorso deve essere respinto, con carico di tasse e spese alla soccombente;

- che - sia rilevato del tutto abbondanzialmente - né dalla dichiarazione d'imposta del periodo in esame, né da quelle dei precedenti periodi è stata fatta valere la deduzione per persone bisognose a carico e nemmeno è stato provato che ne siano dati gli estremi (invero restrittivi) posti dalla legge, segnatamente dagli articoli 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: