Taxpayer Appeal Regarding Annualization of Professional Expenses Upon Commencement of Tax Liability
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who became subject to taxation upon moving into the canton in 1997, appealed the tax authority's decision to limit the deduction for a 1998 foreign language study trip, after an initial ruling allowed the full deduction for that year but cautioned against averaging in the next. The court rejected the appeal, reasoning that under the rules for the commencement of tax liability, income is calculated based on earnings from the beginning of the tax period over at least one year, annualized to twelve months; consequently, professional expenses must be treated similarly, meaning the expense incurred in 1997 (the year of arrival) must be annualized over the two-year period encompassing 1997 and 1998 to maintain fiscal fairness by balancing the income calculation, which resulted in the deduction being reduced to half the claimed amount for the single year the expense was incurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cpvv, Art. 56 cpv. 3 LT, Art. 56 cpv. 2 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Regarding Annualization of Professional Expenses Upon Commencement of Tax Liability: The court rejected the appeal, reasoning that under the rules for the commencement of tax liability, income is calculated based on earnings from the beginning of the tax period over at least one year, annualized to twelve months; consequently, professional expenses must be treated similarly, meaning the expense incurred in 1997 (the year of arrival) must be annualized over the two-year period encompassing 1997 and 1998 to maintain fiscal fairness by balancing the income calculation, which resulted in the deduction being reduced to half the claimed amount for the single year the expense was incurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory phrase to the orders concerning the allocation of court costs.
Cited in order no. 4 to declare the judgment as final.
Testo completo
Incarto n. 80.2001.00009 · Lugano 26 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2001
in materia di: IC 97/98
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, proveniente dal Canton Zurigo, __________ __________ si domiciliava a __________, divenendo illimitatamente imponibile nel Canton Ticino;
- che l’8 marzo 1998 presentava la dichiarazione d’imposta, in cui chiedeva una deduzione a titolo di altre spese professionali di fr. 14'227,20 per un soggiorno linguistico all’estero, in Giappone;
- che, nella notifica della tassazione del 21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione ammetteva la suddetta deduzione limitatamente a fr. 2000.-, confermandola poi anche nella successiva decisione su reclamo del 24 luglio 2000;
- che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, la contribuente chiedeva nuovamente che le fosse concessa la deduzione per altre spese professionali nella misura da lei chiesta;
- che la Camera di diritto tributario accoglieva il ricorso con decisione del 2 ottobre 2000, ammettendo la deducibilità delle spese per il corso di lingue, precisando altresì che, trattandosi d'inizio dell'assoggettamento, il costo avrebbe dovuto essere dedotto una sola volta e non ancora una seconda in media annua nella successiva tassazione IC 1999-2000;
- che l'Ufficio di tassazione, con decisione del 18 dicembre 2000, emetteva una nuova tassazione IC 1997/98, deducendo l'importo di fr. 7'113 in media annua;
- che la contribuente contestava, con lettera del 10 gennaio 2001, trasmessa dall'Ufficio alla Camera di diritto tributario, la riduzione della deduzione alla metà della spesa effettiva;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT);
- che, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, per il periodo fiscale in corso per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. *a* LT);
- che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56 cpv. 2 LT);
- che la ricorrente ha trasferito il domicilio nel Canton Ticino all'inizio del 1997 ed è quindi stata assoggettata ad una tassazione per inizio dell'assoggettamento a partire dal 1.1.1997, sulla base dei redditi successivi al trasferimento (tassazione *postnumerando*);
- che, per determinare il reddito del lavoro, sono dunque stati presi in considerazione i proventi dei primi dodici mesi di assoggettamento, ottenendo in tal modo un risultato molto favorevole alla ricorrente, che ha avuto un netto aumento di stipendio nel secondo anno (1998);
- che, infatti, la legge prevede che il reddito all'inizio dell'assoggettamento sia accertato nella misura dei proventi conseguiti dall'inizio dell'assoggettamento e durante "almeno" un anno, cosa che avrebbe permesso all'Ufficio di includere nel calcolo anche il reddito del 1998 (fr. 79'575);
- che, in tal caso, ovviamente, dovendo poi il calcolo essere annualizzato ("calcolato su dodici mesi", cfr. art. 53 cpv. 1 lett. *a* LT), i redditi del 1997 e del 1998, sommati fra loro, avrebbero dovuto essere divisi per due;
- che è allora naturale che la stessa sorte debba toccare alle spese professionali, da ammettere in deduzione "calcolate su dodici mesi";
- che, in altri termini, la ricorrente ha avuto spese professionali per fr. 14'227 nel 1997 e per fr. 0 nel 1998, con la conseguenza che la deduzione ammessa va calcolata come segue:
14'227 x 12 = 7'113
- che tale modalità di calcolo è necessaria, se si vuole evitare un risultato incompatibile con i principi della giustizia fiscale, come accadrebbe se si contrapponessero redditi calcolati su dodici mesi a deduzioni calcolate invece su ventiquattro mesi;
- che il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: