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80.2001.69 • CATI TI 80.2001.69 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Real Estate Profit Tax Assessment After Non-Filing

Numero d'incarto 80.2001.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an official real estate profit tax assessment, issued after the taxpayer failed to submit the required declaration, leading to the initial rejection of their subsequent appeal due to non-cooperation despite claims of extensions and documentation being held by consultants. The appellate tax chamber provisionally accepted the appeal after receiving the documentation and a subsequent agreement proposal from the tax office, which recalculated the taxable profit based on the submitted data, ultimately resulting in the original decision being modified to a significantly lower tax liability of 7,087.65, as the taxpayer accepted the revised proposal.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal of Real Estate Profit Tax Assessment After Non-Filing: The appellate tax chamber provisionally accepted the appeal after receiving the documentation and a subsequent agreement proposal from the tax office, which recalculated the taxable profit based on the submitted data, ultimately resulting in the original decision being modified to a significantly lower tax liability of 7,087.65, as the taxpayer accepted the revised proposal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazioni fiscali utile fiscale assoggettamento del contribuente beni immobili accoglimento parziale del contribuente imposta immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to declare the decision as definitive.

art. 231 LT

Cited regarding the disposition of court costs (though no costs were ultimately levied).

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00069 · Lugano 11 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con atto pubblico dell'11 ottobre 1999, __________ Ja__________kel vendeva a __________ __________ la part. n. __________ e le PPP n. __________ e __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 370'000.-;

- che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.-, in data 12 luglio 2000;

- che, con scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti fiscali __________ __________ di __________ e __________ & __________ di __________ ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini;

- che, con decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr. 110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-;

- che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000, contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto una proroga dal Dipartimento delle finanze;

- che l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, così motivata:

Dopo aver atteso l'invio della documentazione che la __________ __________ aveva promesso di inviare in data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei problemi di salute del marito;

- che la Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di modifica della decisione impugnata nei seguenti termini:

*prima durata di proprietà:*

prezzo di vendita fr. 360'000.-

– prezzo di acquisto fr. 245'000.-

– costi di costruzione fr. 83'988.-

– costi di acquisto fr. 5'699.-

utile imponibile fr. 25'313.-

imposta (aliquota 28%) fr. 7'087.65

*seconda durata di proprietà:*

prezzo di vendita fr. 10'000.-

– prezzo di acquisto fr. 10'000.-

utile imponibile fr. –.–

- che questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10 settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione;

- che, in data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione, sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta;

- che la decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto fra le parti.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto a fr. 25'313.- e l'imposta a fr. 7'087.65.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: