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80.2001.63 • CATI TI 80.2001.63 Generato dall'IA

Tax Appeal Revision Denied Due to Expired Limitation Period

Numero d'incarto 80.2001.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought a revision of a prior tax ruling that had deemed their appeal untimely, claiming the relevant decision was delivered later than previously stated, which would have made their appeal timely, supported by a third-party affidavit regarding late mail delivery. The court dismissed the revision request as inadmissible because the 90-day deadline for filing, considered a statute of limitation, had already expired from the date the appellant was notified of the original decision, irrespective of the asserted delivery error, as the appellant was aware of the initial notification date and the court further noted the underlying income assessment was based on a negotiated agreement and did not present new facts warranting revision.

Regesto Legislator

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Art. 232 LT, Art. 233 LT, Art. 232 cpv. 1 LT, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Revision Denied Due to Expired Limitation Period: The court dismissed the revision request as inadmissible because the 90-day deadline for filing, considered a statute of limitation, had already expired from the date the appellant was notified of the original decision, irrespective of the asserted delivery error, as the appellant was aware of the initial notification date and the court further noted the underlying income assessment was based on a negotiated agreement and did not present new facts warranting revision.

Parole chiave

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termini revisione della tassazione fiscale data di inoltro notificazione della decisione imposta sul reddito rivendicazione di terzi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in the preamble to the dispositive orders regarding costs and expenses.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00063 · Lugano 5 giugno 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Stefano Bernasconi

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2001

in materia di: revisione IC/IFD 97/98 intermedia, IC/IFD 99/00

presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione di Lugano - Campagna notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98, a valere dal 1° luglio 1997, per inizio dell'assoggettamento;

- che il medesimo giorno l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche la tassazione intermedia, a valere dal 1° ottobre 1997, per inizio dell'attività indipendente, esponendole un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e un reddito d'altra fonte di fr. 16'000;

- che in precedenza e, meglio, il 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione aveva notificato alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, confermando l'esposizione di un reddito aziendale di fr. 12'000.- di media annua e di un reddito d'altra fonte di fr. 16'000.-;

- che, a seguito del reclamo interposto dalla contribuente e del verbale sottoscritto dalle parti il 17 agosto 2000, con decisione dell'11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva sia per la tassazione intermedia 1997-98, a valere dal 1° ottobre 1997, sia per la tassazione ordinaria 1999-2000 il reddito aziendale a fr. 6'000.- di media annua e quello d'altra fonte a fr. 12'000.-;

- che con tre diversi ricorsi datati 17 ottobre, ma tutti spediti il 24 ottobre, __________ __________ impugnava sia la decisione su reclamo dell'11 settembre 2000 dell'Ufficio di tassazione in materia di IC/IFD 1999-2000 sia i conteggi dell'imposta comunale per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, che le sono stati notificati il 30 settembre 2000;

- che, con

sentenza del 13 dicembre 2000, la Camera di diritto tributario dichiarava irricevibile il ricorso, in quanto tardivo;

- che il 26 aprile 2001 __________ __________ ha inoltrato alla Camera di diritto tributario un'istanza di revisione della sentenza del 13 dicembre 2000, affermando che la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione le è stata notificata solo il 6 ottobre 2000, con la conseguenza che il ricorso era tempestivo;

- che, a comprova di tale asserzione, ha allegato una dichiarazione de __________ *__________*, che conferma che il recapito dell'invio proveniente dall'Ufficio di tassazione è avvenuto solo il 6 ottobre 2000;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (30 giorni per il motivo previsto dalla lettera d dell'art. 232 LT), ma al più tardi entro 10 anni dalla notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT);

- che tali termini sono termini di perenzione, che non possono essere né sospesi né interrotti;

- che, di conseguenza, come già spiegato all'istante nello scritto del 30 aprile 2001, la sua istanza si rivela intempestiva, per il fatto che, se anche si volesse considerare un errore l'accertamento contenuto nella sentenza del 13 dicembre 2000 di questa Camera, il termine di novanta giorni per chiedere la revisione avrebbe cominciato a decorrere al momento dell'intimazione della sentenza stessa;

- che l'istante era infatti a conoscenza della data in cui __________ *__________* le aveva recapitato la raccomandata dell'Ufficio di tassazione ed era pertanto in condizione di segnalare subito alla Camera di diritto tributario l'errore commesso dall'ufficio postale, che non aveva rinviato la raccomandata al mittente dopo la scadenza del termine di giacenza;

- che le giustificazioni contenute nella lettera del 22 maggio 2001 dell'istante non conducono ad una conclusione diversa: il fatto che abbia faticato ad ottenere da __________ *__________* una conferma dell'errore non le avrebbe comunque impedito di inoltrare già prima un'istanza di revisione, chiedendo che fosse la stessa Camera di diritto tributario ad ordinare una ricerca postale;

- che neppure l'argomento secondo cui, nel mese di febbraio, ella avrebbe telefonato alla cancelleria della Camera di diritto tributario e non le sarebbe stato detto che il termine per chiedere la revisione ammonta a 90 giorni giustifica una restituzione del termine, per il fatto che l'ignoranza del diritto non costituisce un motivo sufficiente per ottenere la restituzione di un termine (DTF

103 IV 133 consid. 2; 99 II 349);

- che, comunque, se anche l'istanza di revisione fosse tempestiva, dovrebbe essere esclusa una revisione della decisione;

- che, infatti, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

*a)* la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

*b)* la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

*c)* il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT);

- che la legge tributaria esclude poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art.

232 cpv. 2 LT): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

- che, anzitutto, l'istante avrebbe potuto impugnare la sentenza della Camera di

diritto tributario con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, censurando il rifiuto di questa Camera di entrare nel merito del suo ricorso;

- che, tuttavia, anche ignorando tale aspetto, l'istanza non sarebbe destinata ad un esito più favorevole, in considerazione del fatto che l'istante non dimostra che il reddito accertato nella tassazione sia errato;

- che, infatti, la commisurazione del reddito, su cui si fonda la decisione dell'autorità fiscale, è frutto di una discussione, intervenuta nel corso di un'audizione tenutasi presso l'Ufficio di tassazione, ove l'istante era rappresentata dalla signora __________;

- che si deve quindi ritenere che quest'ultima rappresentante abbia agito nell'interesse della sua mandante;

- che, del resto, il reddito stabilito dall'autorità fiscale è addirittura inferiore al minimo vitale secondo la normativa vigente in materia di esecuzione e fallimenti ed è pertanto evidente che l'Ufficio ha tenuto conto quanto ha potuto della situazione difficile lamentata dall'istante;

- che, stando così le cose, poco importa che l'istante abbia beneficiato, come da lei stessa spiegato, di contributi alle spese da parte del suo amico;

- che l'istanza è conseguentemente irricevibile, ma si rinuncia nondimeno a porre a carico dell'istante la tassa di giustizia e le spese processuali, in considerazione della sua situazione economica.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L'istanza è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Giudice: Il segretario: