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80.2001.55 • CATI TI 80.2001.55 Generato dall'IA

Estate Inheritance Tax Assessment Dispute and Settlement

Numero d'incarto 80.2001.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved appeals regarding an inheritance tax assessment stemming from the 1986 death of an individual whose estate included a substantial, disputed credit against a third party, which the tax authority assessed at CHF 6,000,000, prompting disputes from the heirs (widow and two daughters). Following protracted civil litigation that partially resolved the underlying credit dispute and a subsequent settlement between the heirs regarding their shares, the Appellate Tax Court, considering the extensive procedural history and the unpredictable civil litigation outcome, ruled to dispose of the inheritance tax appeal by accepting a proposed transaction: the credit was definitively established at CHF 4,000,000 for the purpose of issuing a new tax assessment starting from the original 1996 notification date, while the related appeal concerning a request for guarantee was withdrawn and struck from the rolls, contingent on the appellant's counsel guaranteeing payment of the resulting tax liability upon collection from the debtor entity.

Regesto Legislator

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Art. 248 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT; Estate Inheritance Tax Assessment Dispute and Settlement: Following protracted civil litigation that partially resolved the underlying credit dispute and a subsequent settlement between the heirs regarding their shares, the Appellate Tax Court, considering the extensive procedural history and the unpredictable civil litigation outcome, ruled to dispose of the inheritance tax appeal by accepting a proposed transaction: the credit was definitively established at CHF 4,000,000 for the purpose of issuing a new tax assessment starting from the original 1996 notification date, while the related appeal concerning a request for guarantee was withdrawn and struck from the rolls, contingent on the appellant's counsel guaranteeing payment of the resulting tax liability upon collection from the debtor entity.

Parole chiave

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tassazioni fiscali responsabilità degli eredi contenzioso tributario fine del processo imposta sulle successioni e sulle donazioni garanzia procedurale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 248 LT

Cited in the dispositive (Order 2) to explain why the appeal concerning the guarantee request was withdrawn (because the request did not constitute a formal guarantee request according to this article).

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in Order 4 to confirm that the judgment is final.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the decision on costs before the final pronouncements.

art. 231 LT

Cited in relation to the decision on costs before the final pronouncements.

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00055 80.2001.00064 · Lugano 22 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio Segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2001 e del 26 aprile 2001

in materia di: imposta di successione, risp. di

richiesta di garanzia

Presentato da: · __________ __________ -__________, __________ ____________________ rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

Il

2 dicembre 1986 decedeva __________ __________, già domiciliato ad __________, lasciando eredi la vedova __________ __________

e le due figlie di primo letto signore __________ __________ e __________ __________ __________.

Le eredi chiedevano il beneficio d'inventario, poiché la successione risultava essere passiva, quantomeno dal profilo fiscale. Fra i beni relitti dal defunto vi era in particolare un ingente credito verso la __________ __________ di __________, oggetto di una petizione inoltrata direttamente in appello il 29 maggio 1978.

1.2.

Nell'inventario presentato il 26 maggio 1988 all'Autorità fiscale il credito verso __________ veniva indicato pro memoria in fr. 1.-. Nel complesso, i valori fiscali degli attivi risultavano inferiori ai passivi.

Non essendo ancora terminata la causa civile, il 24 maggio 1991 l'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione (__________) notificava una tassazione provvisoria parziale, in cui esponeva alla vedova le prestazioni assicurative (ca. fr. 80'000.-) di cui aveva beneficiato.

1.3.

Approssimandosi

il termine di prescrizione del diritto di iniziare le procedure di tassazione, __________ il 18 luglio 1996 notificava alle

eredi una tassazione, in cui il credito verso l'__________ veniva stabilito in via valutativa in fr. 6'000'000__________

Contro la stessa insorgevano con tempestivo reclamo sia le due figlie sia la moglie del defunto.

1.4.

A seguito dell'azione di divisione proposta dalle figlie, la comunione ereditaria veniva sciolta il 9 maggio 1997. Il credito verso __________ veniva attribuito per metà alla vedova e per un quarto ciascuna alle due figlie, in applicazione delle norme del vecchio diritto matrimoniale e successorio.

Il

5 gennaio 1998 __________ invitava nuovamente le eredi a fornire le informazioni necessarie per quantificare il valore del credito verso __________. Sia le figlie che la vedova rispondevano chiedendo di soprassedere alla tassazione fino alla conclusione della causa, anche perché non sarebbero state in grado di pagare l'imposta.

L'11 novembre 1999 le figlie del defunto, __________ e __________, sottoscrivevano un accordo transattivo, con cui __________ si impegnava a versare un importo di ca. 1 milione di franchi a tacitazione delle loro pretese e ad assumersi la metà del debito di fr. 584'313. (+ interessi al 5%) relativo alla nota d'onorario emessa dall'avvocato. Pertanto, nel verbale di audizione davanti __________ del 7 dicembre 1999, a valere come decisione del reclamo presentato il 22 luglio 1996, venivano definitivamente stabilite le conseguenze fiscali a carico delle figlie.

1.5.

Con

sentenza del 26 ottobre 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello accoglieva parzialmente la petizione del 29 maggio 1978. Dal canto suo, __________ __________ il 22 febbraio 2001, respingeva il reclamo presentato a suo tempo contro la notifica della tassazione del 18 luglio 1996.

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistita __________, chiede l'annullamento della decisione su reclamo

__________ con osservazioni del 6 aprile 2001 propone invece di respingere il ricorso.

3. 3.1.

Il

19 gennaio 2001, statuendo in materia di assistenza giudiziaria, il Tribunale federale respingeva la domanda di __________ __________, rilevando che __________ aveva espressamente riconosciuto la fondatezza, seppur parziale, delle richieste del defunto __________ __________ per almeno fr. 190'840,40, più interessi al 5% dal 10 febbraio 1978. L'interessata ne dava informazione __________, il quale a sua volta informava l'Ufficio esazione e condoni.

Quest'ultimo, il 26 marzo 2001 chiedeva a __________ __________ il pagamento della somma di fr. 108'379,35 più interessi fino al 26 marzo 2001 o la costituzione di parte dei fondi a titolo di garanzia.

3.2.

__________ __________ presenta ricorso il 26 aprile 2001 chiedendo che la decisione del 26 marzo 2001 venga dichiarata nulla o, in subordine, annullata.

4. All'udienza del 15 maggio 2001, dopo ampia discussione il __________, in considerazione del lungo tempo trascorso e dell'iter procedurale civile ancora prevedibile, allo scopo di risolvere definitivamente il presente ricorso e quello presentato il 26 aprile 2001 contro la lettera-richiesta di garanzia dell'Ufficio di esazione del 26 marzo 2001, ha proposto la seguente transazione:

1. Il ricorso in materia di imposta di successione viene evaso nel senso che il credito complessivo verso __________ viene stabilito in fr. 4'000'000.- (quattro milioni), ritenuto che, annullata la decisione su reclamo qui impugnata, l'Ufficio di tassazione emetterà una nuova tassazione definitiva sulle stesse basi della precedente. Gli interessi verranno a decorrere dalla notifica di tassazione, ossia dal 18 luglio 1996.*

2. La ricorrente ritira il ricorso in materia di richiesta di garanzia, ritenuto che la lettera dell'Ufficio esazione e condoni non costituisce una decisione formale di richiesta di garanzia secondo l'art. 248 LT e stante l'impegno dell'ufficio di non emettere ulteriori richieste.*

3.

L'avv. __________ si impegna, dal

canto suo, in caso di vittoria di causa, a pagamento avvenuto da parte __________, di versare l'importo dell'imposta

dovuta e relativi interessi, all'Ufficio di esazione. L'avv. Agus__________oni si impegna altresì, in caso di cessazione dell'attività professionale, a vincolare il nuovo patrocinatore a questo impegno.*

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1.

Il ricorso del 26 marzo 2001 è evaso a' sensi del considerando 4 e, meglio, di quanto convenuto nel verbale del 15 maggio 2001 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UCISD per la decisione di sua competenza.

1.2.

ll ricorso del 26 aprile 2001 è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: