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80.2001.159 • CATI TI 80.2001.159 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Complaint Regarding Dependent Deductions

Numero d'incarto 80.2001.159
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed an appeal after the tax office deemed their administrative complaint untimely regarding requested deductions for dependent children, including those of their spouse, as the complaint was submitted on July 30th, well after the June 11th tax notification deadline of 30 days. The court dismissed the appeal, reasoning that the taxpayer's stated reasons for the delay—unawareness of the 30-day limit due to language barriers and preoccupation with family residency paperwork—did not constitute the legally recognized "grave reasons" required for the extension or restitution of the deadline, thus upholding the tax office's decision of inadmissibility without examining the merits of the deduction request, though unusually foregoing the imposition of court costs and fees given the personal circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 133 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Complaint Regarding Dependent Deductions: The court dismissed the appeal, reasoning that the taxpayer's stated reasons for the delay—unawareness of the 30-day limit due to language barriers and preoccupation with family residency paperwork—did not constitute the legally recognized "grave reasons" required for the extension or restitution of the deadline, thus upholding the tax office's decision of inadmissibility without examining the merits of the deduction request, though unusually foregoing the imposition of court costs and fees given the personal circumstances.

Parole chiave

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deduzione per i figli proroga tardiva del termine dichiarazione fiscale tardiva reclamo amministrativo circostanze personali procedura giudiziaria tributaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited to declare the judgment final for the IC (Income Tax).

art. 146 LIFD

Cited to specify the conditions for appealing to the Federal Tribunal for the IFD (Wealth Tax).

art. 144 LIFD

Cited alongside Art. 231 LT regarding the basis for costs.

art. 231 LT

Cited alongside Art. 144 LIFD regarding the basis for costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00159 · Lugano 21 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2001

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, __________ __________ chiedeva la detrazione dal reddito di un importo di fr. 30'000 per l’IC e fr. 20’400 per l’IFD, a titolo di deduzione per figli a carico;

- che, notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell’11 giugno 2001, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ammetteva in deduzione a tale titolo solo un importo di fr. 8'000 per l’IC e fr. 5'100 per l’IFD;

- che il contribuente interponeva reclamo in data 30 luglio 2001, chiedendo la deduzione anche per i tre figli della moglie, a suo carico;

- che, con decisione del 15 ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione anche per il sostentamento dei tre figli nati dal precedente matrimonio della moglie ed argomenta di non essersi avveduto che il termine di reclamo era di soli 30 giorni;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che gli art. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT, 133 cpv. 3 LIFD);

- che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

- che, nella fattispecie, al contribuente la decisione è stata intimata in data 11 giugno 2001;

- che il reclamo, inoltrato solo il successivo 30 luglio 2001, è pertanto chiaramente tardivo;

- che del resto gli argomenti contenuti nel ricorso, secondo cui il contribuente non avrebbe saputo che il termine era di soli 30 giorni e che egli era in quel periodo occupato con le pratiche per l’entrata dei suoi congiunti in Svizzera, non costituiscono evidentemente uno dei motivi di restituzione dei termini, previsti dalla legge;

- che, infatti, i motivi di restituzione del termine sono tutti caratterizzati dal presupposto che l’inosservanza del termine non sia riconducibile alla negligenza del contribuente;

- che, invece, nella fattispecie, il ricorrente giustifica la tardività del reclamo con il fatto di non essersi accorto del termine di trenta giorni, a causa delle conoscenze scarse della lingua italiana;

- che tale giustificazione non è evidentemente idonea a consentire di entrare nel merito di un reclamo, poiché chi partecipa ad una procedura amministrativa nel Canton Ticino sa che la lingua ufficiale è l’italiano e che pertanto, se le proprie conoscenze non gli consentissero di tutelare i propri diritti in modo adeguato, dovrebbe farsi aiutare da una persona di lingua italiana;

- che, allo stesso modo, non possono essere accolte le considerazioni in merito all’arrivo in Svizzera dei congiunti, circostanza che avrebbe impedito al ricorrente di interporre tempestivamente il reclamo;

- che, infatti, la raccolta della documentazione per l’entrata in Svizzera dei familiari non costituisce certamente un presupposto per la restituzione dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;

- che da quanto precede discende la conseguenza che la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso, essendo la decisione dell’autorità fiscale già passata in giudicato;

- che, eccezionalmente, in considerazione della situazione personale del ricorrente, si rinuncia tuttavia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: