Taxpayers Appeal on Imputed Rental Value
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed to reduce the imputed rental value of their apartment from CHF 48,000 to CHF 27,500 annually; the tax office subsequently proposed reducing the value to CHF 36,000, which the taxpayers accepted, leading the court, deciding as a single judge because the matter posed no principle questions, to partially grant the appeal, reforming the prior decision to reflect the mutually agreed-upon values of CHF 36,000 for rental value and CHF 9,000 for maintenance expenses, and waiving court fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale, art. 231 LT; Taxpayers Appeal on Imputed Rental Value: § Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2001 è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto a fr. 36'000 e le spese di manutenzione e gestione a fr. 9'000 in media annua.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural provision authorized the single judge to decide the case because it did not raise questions of principle or significant importance.
Cited in connection with the decision regarding justice fees (tassa di giustizia).
Cited in connection with the decision regarding court costs (spese processuali).
Cited to state that the judgment is final for the IC (imposta diretta cantonale).
Cited to specify the conditions for appeal to the Federal Tribunal for the IFD (imposta federale diretta).
Testo completo
Incarto n. 80.2001.00153 · Lugano 21 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ -__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con ricorso del 30 ottobre 2001, i coniugi __________ e __________ __________ hanno chiesto la riduzione del valore locativo dell’appartamento da loro abitato da fr. 48'000 a fr. 27'500 in media annua;
- che, prendendo posizione sul ricorso, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nelle sue osservazioni del 15 novembre 2001, ha proposto di ridurre il valore locativo a fr. 36'000 in media annua e le spese di manutenzione e gestione a fr. 9'000;
- che, con scritto del 19 novembre 2001, i ricorrenti si sono dichiarati d’accordo con la proposta in questione;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che il ricorso può pertanto essere accolto parzialmente, nel senso dell’accordo intervenuto fra le parti, che appare conforme alle disposizioni legali applicabili;
- che, visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e spese processuali né si concede loro, d’altra parte, un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2001 è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto a fr. 36'000 e le spese di manutenzione e gestione a fr. 9'000 in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: