Taxpayer Fails to File Return; Appeal of Disciplinary Fine Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an appeal against a disciplinary fine imposed for failing to submit a tax return after repeated reminders and a formal warning, finding that the taxpayer committed the violation intentionally or through negligence, as required for such penalties, and that the explanation citing difficulties with an inherited estate was irrelevant because the taxpayer could have requested an extension and similar difficulties had not prevented prior filings. The court upheld the fine amount, noting that the initial amount, though seemingly high relative to income, was justified by the taxpayer's prior history of failing to file, constituting recidivism which mandated a higher penalty according to administrative guidelines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, artt. 257 LT e 174 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Fails to File Return; Appeal of Disciplinary Fine Dismissed: The court upheld the fine amount, noting that the initial amount, though seemingly high relative to income, was justified by the taxpayer's prior history of failing to file, constituting recidivism which mandated a higher penalty according to administrative guidelines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles define the offense for which the disciplinary fine was imposed, which is the basis for upholding the fine.
This provision was cited to justify the composition of the court (single Judge) deciding the case.
This article was cited in relation to the costs awarded against the appellant.
This article was cited in relation to the costs awarded against the appellant and the finality of the decision.
This article was cited to declare the judgment final (definitive).
Testo completo
Incarto n. 80.2001.00140 · Lugano 15 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non avendo __________ __________ -__________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, nonostante un richiamo e una diffida per lettera raccomandata rimasti infruttuosi, l'Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione del 16 agosto 2001, infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 250, attribuendole un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;
- che la contribuente impugnava la multa con reclamo del 28 agosto 2001, argomentando di non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale a causa di complicazioni concernenti la comunione ereditaria;
- che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 31 agosto 2001;
- che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta nuovamente la multa, sulla
base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15 giugno 2001;
- che non è pertinente l’argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui sarebbe stata impedita nell'adempimento degli obblighi fiscali a causa di difficoltà concernenti la comunione ereditaria;
- che, infatti, a parte il fatto che la ricorrente avrebbe semplicemente potuto (e dovuto) chiedere una proroga del termine per la dichiarazione dopo aver ricevuto la diffida per lettera raccomandata e non soltanto dopo essere stata multata, non si vede in qual modo le asserite difficoltà riguardanti la comunione ereditaria abbiano potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza ticinese e del relativo reddito, non appena si consideri che tali difficoltà esistevano già nel precedente periodo, ma non avevano impedito di attribuirle, conformemente all'avviso concernente partecipazioni a comunione ereditarie, il 25% della sostanza come pure del relativo reddito;
- che invece la contribuente ha manifestato disinteresse per gli obblighi fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una proroga del termine;
- che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;
- che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
- che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
- che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
- che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
- che la misura della multa inflitta alla ricorrente, che appare ingente in rapporto all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;
- che, infatti, la ricorrente era già stata multata per una precedente violazione dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nel 1999;
- che appare giustificata, in simili circostanze, la conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: