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80.2001.139 • CATI TI 80.2001.139 Generato dall'IA

Taxpayer Fine Upheld for Failure to File Tax Return Despite Pending Assessment

Numero d'incarto 80.2001.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a disciplinary fine imposed by the tax office for failing to submit the required tax return following a prior warning, arguing they could not complete the declaration because they had not yet been assessed in their canton of domicile. The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer's obligation to file the declaration existed independently of their assessment status, that the failure to file constituted a culpable violation of procedural tax law, and that the fine, which was increased due to prior non-compliance in 1997, was justified under applicable federal and cantonal law.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, artt. 257 LT e 174 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Fine Upheld for Failure to File Tax Return Despite Pending Assessment: The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer's obligation to file the declaration existed independently of their assessment status, that the failure to file constituted a culpable violation of procedural tax law, and that the fine, which was increased due to prior non-compliance in 1997, was justified under applicable federal and cantonal law.

Parole chiave

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multa al contribuente dichiarazione fiscale base imponibile diritto disciplinare causa dell'obbligazione violazioni delle norme procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 257 LT e 174 LIFD

These articles establish the legal basis for imposing the disciplinary fine, which justified upholding the initial decision.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to declare the judgment definitive.

art. 144 LIFD

Cited regarding the costs imposed on the appellant.

art. 231 LT

Cited regarding the costs imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00139 · Lugano 11 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava, con decisione del

15 giugno 2001, una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo nel contempo che, in caso di inosservanza, gli sarebbe stata inflitta una multa disciplinare;

- che, non essendo stato dato seguito alla diffida in questione, con decisione del 12 luglio 2001, l'Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di fr. 500, attribuendogli un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;

- che il contribuente impugnava la multa con reclamo del 20 luglio 2001, argomentando di non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale, non essendo ancora stato tassato nel cantone di domicilio, ed esprimendo pesanti apprezzamenti sull'operato dell'autorità fiscale ticinese;

- che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 30 agosto 2001;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che il ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15 giugno 2001;

- che non è pertinente l’argomento addotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato impedito nell'adempimento degli obblighi fiscali dalla circostanza che non era ancora stato tassato nel cantone di domicilio;

- che, infatti, a parte il fatto che il ricorrente avrebbe semplicemente potuto chiedere una proroga del termine per la dichiarazione, non si vede in qual modo la circostanza che egli non fosse ancora stato sottoposto a tassazione nel Canton Lucerna abbia potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza ticinese e del relativo reddito;

- che invece il contribuente ha manifestato un totale disinteresse per gli obblighi fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una proroga del termine;

- che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;

- che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;

- che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;

- che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;

- che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;

- che la misura della multa inflitta al ricorrente, che appare ingente in rapporto all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;

- che, infatti, il ricorrente era già stato multato per una precedente violazione dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nel 1997;

- che appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: