Taxpayer Appeal of Withdrawn Disciplinary Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a tax authority's decision imposing a disciplinary fine for failing to file tax returns, despite the authority having subsequently annulled the fine upon review; the court reasoned that the appeal was rendered moot because the underlying penalty had already been withdrawn, and, considering the potential confusion caused by the lack of a clear operative clause in the annulment decision, it decided exceptionally not to charge any court fees or costs for the frivolous appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayer Appeal of Withdrawn Disciplinary Fine: A taxpayer appealed a tax authority's decision imposing a disciplinary fine for failing to file tax returns, despite the authority having subsequently annulled the fine upon review; the court reasoned that the appeal was rendered moot because the underlying penalty had already been withdrawn, and, considering the potential confusion caused by the lack of a clear operative clause in the annulment decision, it decided exceptionally not to charge any court fees or costs for the frivolous appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to confirm that the decision is final for IC matters.
Cited in the dispositive to establish the appeal deadline to the Federal Tribunal for IFD matters.
Testo completo
Incarto n. 80.2001.00131 · Lugano 26 settembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che con decisione 12 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 450.- per non aver presentato, nonostante un richiamo e la diffida per lettera raccomandata, la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002;
- che a seguito del reclamo del 15 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno annullava la multa con decisione su reclamo del 6 agosto 2001;
- che __________ __________ presentava nondimeno ricorso in lingua tedesca a questa Camera e che il 13 settembre successivo presentava la necessaria traduzione in italiano;
- che con osservazioni del 18 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione attira l'attenzione della contribuente sul fatto che la multa era stata annullata;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che il ricorso è privo d'oggetto, dal momento che l'Ufficio di tassazione con decisione su reclamo del 6 agosto 2001 aveva annullata la multa disciplinare;
- che il presente ricorso, presentato con leggerezza e disinvoltura dalla ricorrente, potrebbe essere stato occasionato da una incomprensione e, meglio, dalla formulazione della decisione su reclamo, che menziona l'annullamento della multa senza farvi seguire il conseguente dispositivo;
- che questo giudice può pertanto prescindere eccezionalmente dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: