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80.2001.110 • CATI TI 80.2001.110 Generato dall'IA

Municipality Appeal on Income Allocation Based on Domicile Transfer Date

Numero d'incarto 80.2001.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality filed an appeal contesting the tax authority's decision to assign the entirety of a taxpayer's labor and asset income for the 1997/98 fiscal period exclusively to another municipality, arguing for an equal split. Following a hearing where representatives of both municipalities and the tax office discussed the specific circumstances and previous allocations, the parties agreed to consider the taxpayer domiciled in the original municipality on January 1, 1997, based on the subsequent ascertainment that the domicile transfer to the appealing municipality occurred on April 8, 1999. Consequently, the appellate tax chamber upheld the appeal, reforming the prior decision to attribute the income solely to the initial municipality for the period up to April 7, 1999, and directed the tax office to reassess the subsequent period based on the confirmed transfer date.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Municipality Appeal on Income Allocation Based on Domicile Transfer Date: Following a hearing where representatives of both municipalities and the tax office discussed the specific circumstances and previous allocations, the parties agreed to consider the taxpayer domiciled in the original municipality on January 1, 1997, based on the subsequent ascertainment that the domicile transfer to the appealing municipality occurred on April 8, 1999. Consequently, the appellate tax chamber upheld the appeal, reforming the prior decision to attribute the income solely to the initial municipality for the period up to April 7, 1999, and directed the tax office to reassess the subsequent period based on the confirmed transfer date.

Parole chiave

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domicilio fiscale trasferimento di patrimonio imposta diretta amministrazione fiscale imposte comunali riforma fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to state that the judgment is final for the Intercommunal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive to specify the conditions for appeal to the Federal Tribunal for the Direct Federal Tax (IFD).

art. 144 LIFD

Cited regarding the applicable rules for costs, although no costs were levied in the final order.

art. 231 LT

Cited regarding the applicable rules for costs, although no costs were levied in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 80.2001.00110 · Lugano 15 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2001

in materia di: riparto intercomunale tassazione 97/98 di __________

presentato da: · __________ di __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ & __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che per il periodo fiscale IC/IFD 1997-98 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna attribuiva l'intero reddito del lavoro e della sostanza al comune di __________, in cui sarebbe stato domiciliato il contribuente __________ __________, negando che esistessero le condizioni per procedere a un riparto con il comune di __________ (cfr. decisione su reclamo del 9 luglio 2001);

- che il comune di __________ con tempestivo ricorso del 27 luglio 2001, completato il 23 agosto successivo, contesta l'attribuzione dell'integralità dei redditi del lavoro e della sostanza al comune di __________, chiedendo che gli stessi vengano attribuiti in parti uguali ai comuni di __________ e di __________, come per il passato;

- che all'udienza del 4 ottobre 2001, svoltasi alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di __________ e di __________ e dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, dopo approfondita discussione, in considerazione della particolarità della fattispecie venuta in essere nei bienni precedenti, su proposta del giudice si è convenuto di considerare il contribuente ancora domiciliato a __________ il 1° gennaio 1997, ritenuto che i comuni avrebbero precisato la data del trasferimento, in epoca successiva, del domicilio a __________;

- che con

scritto del 5 ottobre 2001 il Municipio del comune di __________ comunicava a questa Camera che i comuni interessati

avevano accertato che la data del trasferimento del domicilio da __________ a __________ era l'8 aprile 1999;

- che anche il contribuente ha dato l'adesione a questa proposta;

- che il ricorso deve essere evaso conformemente a quanto convenuto all'udienza del 4 ottobre 2001 e al successivo accertamento relativo al trasferimento del domicilio, con conseguente riforma della decisione su reclamo del 9 luglio 2001, nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti esclusivamente al comune di __________ e che ciò varrà anche per il successivo periodo fiscale IC/IFD 1999-2000 fino all'8 aprile 1999, mentre che dal giorno successivo i redditi saranno attribuiti, in virtù del cambiamento di domicilio, al comune di __________.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 9 luglio 2001 è riformata nel senso che i redditi del lavoro e della sostanza sono attribuiti al Comune di __________.

§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna perché emetta la tassazione IC/IFD 1999-2000, tenendo conto del trasferimento del domicilio da Cureglia a __________ l'8 aprile 1999.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: