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80.2000.84 • CATI TI 80.2000.84 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Appeal Inadmissibility Due to Zero Assessment and Contingent Debt

Numero d'incarto 80.2000.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed the tax authority's decision denying the deduction of a significant debt and associated interest on their 1995/96 tax return, which the authority denied after the taxpayers failed to produce a requested court order regarding the debt's enforceability following a bankruptcy. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the taxpayers only contested the cantonal wealth tax, which was assessed at zero, meaning they lacked an immediate, concrete economic disadvantage justifying the appeal, and the court further noted that the disputed liability was merely a contingent risk of future liability rather than an established, actual debt that could be legally deducted.

Regesto Legislator

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Art. 260 LEF, Art. 99 DIFD, Art. 47 cpv. 1 LT, Art. 28 cpv. 1 LT, Art. 29 cpv. 1 LIFD, Art. 231 LT; Taxpayers v. Tax Authority: Appeal Inadmissibility Due to Zero Assessment and Contingent Debt: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the taxpayers only contested the cantonal wealth tax, which was assessed at zero, meaning they lacked an immediate, concrete economic disadvantage justifying the appeal, and the court further noted that the disputed liability was merely a contingent risk of future liability rather than an established, actual debt that could be legally deducted.

Parole chiave

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debiti fiscali autorità fiscale tassazione della sostanza imponibile rischio di rinvio valutazione dei rischi tassazione provvisoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding the application of costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4, declaring the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00084 · Lugano 6 giugno 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2000

in materia di: IC 95/96

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nell'elenco dei debiti allegato alla dichiarazione fiscale 1995/96, __________ __________, pensionato, inseriva un debito di fr. 662'237 nei confronti della __________ __________ di __________ e chiedeva altresì la deduzione dei relativi interessi passivi nella misura di fr. 46'356 in media annua.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 45'509 per l'IC ed in fr. 49'809 per l'IFD e la sostanza imponibile in zero, negando in particolar modo la deduzione del debito nei confronti della __________ __________ e dei relativi interessi.

2. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, contestando il mancato riconoscimento del debito in questione.

L'autorità fiscale rivolgeva allora al reclamante la richiesta di trasmetterle la decisione della Pretura "relativa all'esigibilità o meno del debito verso la ditta __________ __________ __________ ".

Non avendo ricevuto alcuna risposta, l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 17 aprile 2000, adducendo che il contribuente non aveva ottemperato all'invito dell'autorità fiscale di esibire la sentenza di condanna.

3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano il riconoscimento della deducibilità del debito di fr. 662'237, nei confronti della massa fallimentare __________ __________ __________. Spiegano che la massa in questione ha proposto la cessione ex art.

260 LEF di diversi crediti, fra cui quello di __________ __________. Pertanto, egli potrebbe essere condannato a pagare l'importo contestato, in caso di riattivazione della procedura creditoria già avviata dalla __________ __________ prima del fallimento.

4. 4.1.

La legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di

diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari,

Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

Perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

- l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, ma basta che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

- il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

4.2.

Oggetto di un reclamo in materia fiscale possono essere unicamente questioni giuridiche attuali, le cui conseguenze gravano sul contribuente. Questioni giuridiche astratte, che non presentano alcuna relazione con il periodo di tassazione in discussione, ma che avranno conseguenze solo in seguito, non presentano interesse degno di tutela giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III parte, 2a ediz., Basilea 1992, n. 14 all'art. 99 DIFD, p. 224).

4.3.

Nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato la sola imposta cantonale sulla sostanza, che ammonta peraltro a zero. È quindi chiaro che manca un interesse attuale ad impugnare la tassazione IC 1995/96.

Neanche l'argomento secondo cui il riconoscimento del debito avrebbe "carattere pregiudiziale", potendo influire sulle tassazioni future, comporta una diversa conclusione. Nulla impedisce infatti ai ricorrenti di riproporre le stesse contestazioni con riferimento alle tassazioni dei periodi successivi.

Ne consegue che il ricorso deve essere considerato irricevibile.

5. Va comunque precisato, a titolo abbondanziale, che il ricorso dovrebbe essere respinto anche nel merito.

Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. *a* LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. *a* LIFD).

La deducibilità è limitata ai debiti già esistenti e non si estende a quelli semplicemente prevedibili, in particolare agli obblighi di garanzia e di fideiussione. Inoltre, deve trattarsi di debiti effettivi, che si deve seriamente contare che debbano essere adempiuti (Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 8a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 15, n. 21, p. 386).

Nel caso in discussione, i ricorrenti stessi spiegano di non considerarsi debitori nei confronti della massa fallimentare __________ __________ __________. Esiste semplicemente la possibilità che la pretesa in questione, già oggetto di una precedente causa creditoria sospesa per l'intervenuto fallimento della società, venga riattivata dai creditori.

Come si vede, non si tratta per niente di un debito effettivo, ma tutt'al più del rischio di essere condannato a pagare in seguito all'eventuale soccombenza in una procedura giudiziaria peraltro attualmente sospesa. Ma un tale rischio non costituisce debito deducibile, mentre potrebbe eventualmente giustificare un accantonamento, qualora il ricorrente esercitasse tuttora un'attività lucrativa indipendente (art. 28 cpv. 1 LT; art. 29 cpv. 1 LIFD).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: