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80.2000.61 • CATI TI 80.2000.61 Generato dall'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing and Untimely Claim

Numero d'incarto 80.2000.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant filed a tax appeal written in German, prompting the court to request a translation into Italian, the official language, and grant an extension after the initial notice was missed, but the appellant failed to provide the required translation despite a second opportunity. The court ruled the appeal inadmissible because failure to submit documents in the required official language constitutes a formal defect, and although the court provided opportunities to remedy this, the lack of response and subsequent non-submission led to inadmissibility, which would have been the outcome regardless because the underlying tax claim was already declared inadmissible as being significantly late.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing and Untimely Claim: The court ruled the appeal inadmissible because failure to submit documents in the required official language constitutes a formal defect, and although the court provided opportunities to remedy this, the lack of response and subsequent non-submission led to inadmissibility, which would have been the outcome regardless because the underlying tax claim was already declared inadmissible as being significantly late.

Parole chiave

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deposito tardivo proroga tardiva del termine avviso dei difetti priorità del credito fiscale lingua ufficiale grave deficienza del procedimento all'estero Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

This article is mentioned in relation to the costs (spese) determination.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the dispositive to establish that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00061 · Lugano 6 giugno 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2000

in materia di: IC 95/96

presentato da: · __________ __________, __________. __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con scritto del 13 aprile 2000, redatto in lingua tedesca, l'arch. __________ __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 13 marzo 2000 in materia di IC 1995/96;

- che, con scritto del 17 aprile 2000, questa Camera ha invitato il ricorrente a tradurre il gravame, avvertendolo che, in caso di inosservanza, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, non avendo il ricorrente ritirato la raccomandata in questione, la Camera di diritto tributario gli attribuiva un ulteriore termine di 15 giorni con lettera raccomandata del 28 aprile 2000;

- che nessuna risposta è pervenuta entro il termine suddetto;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- che, per non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- che, come detto, questa Camera ha attribuito al ricorrente a due riprese un termine di quindici giorni per tradurre dal tedesco il proprio ricorso, senza peraltro ricevere alcuna risposta;

- che, in simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare irricevibile il ricorso, in considerazione della mancata traduzione del ricorso;

- che si può comunque rilevare che l'esito del ricorso non sarebbe mutato neppure qualora fosse stata inviata la traduzione richiesta, risultando dagli atti che già il reclamo all'Ufficio di tassazione era da quest'ultimo stato dichiarato irricevibile, in quanto ampiamente tardivo.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: