Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.2000.6 • CATI TI 80.2000.6 Generato dall'IA

Taxpayer's Appeal on Dependent Deduction Denial Due to Personal Subsistence Level

Numero d'incarto 80.2000.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayer appealed the tax authority's denial of deductions for dependent persons claimed for financial support provided to two brothers, arguing the support exceeded the statutory minimums required for both cantonal and federal income tax deductions, which mandate that the assisted person must be partially or totally incapable of gainful employment and their need for assistance must equal at least the deduction amount. The court dismissed the appeal, reasoning that while the brothers had low AVS income, the taxpayer's own post-deduction taxable income, after accounting for substantial rent payments, left her with a disposable income close to the subsistence minimum, meaning granting the requested deduction would reduce her own financial capacity below that minimum, suggesting alternative avenues like supplementary benefits or social assistance should be explored by the siblings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 34 cpv.1 lett. b LT, Art. 4 LAI, Art. 224 cpv. 1 LT, Art. 224 cpv. 2 LT, Art. 268 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD; Taxpayer's Appeal on Dependent Deduction Denial Due to Personal Subsistence Level: The court dismissed the appeal, reasoning that while the brothers had low AVS income, the taxpayer's own post-deduction taxable income, after accounting for substantial rent payments, left her with a disposable income close to the subsistence minimum, meaning granting the requested deduction would reduce her own financial capacity below that minimum, suggesting alternative avenues like supplementary benefits or social assistance should be explored by the siblings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deduzione dal reddito reddito minimo sostegno finanziario autorità fiscale prestazione statutaria conti finanziari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order to specify that the decision is final for the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in the final order to specify the conditions for appeal to the Federal Tribunal for Direct Federal Tax (IFD).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.2000.00006 · Lugano 8 febbraio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2000

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________ chiedeva la deduzione di un importo di fr. 5'860.- per l'IC e di fr. 5'100.- per l'IFD per persone bisognose a carico in relazione all'aiuto prestato ai suoi due fratelli. L'Ufficio di tassazione le negava invece tale deduzione, argomentando che nella fattispecie l'aiuto ai fratelli non uguagliava la somma portata in detrazione e che pertanto non erano date le condizioni per ammettere la deduzione richiesta (cfr. decisione su reclamo del 13 dicembre 1999).

2. Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l'assunto dell'Ufficio di tassazione, rilevando che l'aiuto prestato ai fratelli supera abbondantemente l'importo di fr. 6'200.-, senza considerare l'ulteriore aiuto fornito ad uno dei fratelli nel quadro delle procedure esecutive.

3 . Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

4. 4.1.

Secondo gli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, fr. 6'200.-- per l'imposta cantonale e fr. 5’100.-- per l'imposta federale diretta; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione della lettera a.

4.1.1

Secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa (“*erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person*”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico.

La condizione che si tratti di “*erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person*” è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione per persone bisognose “*für erwerbsunfähige oder beschränkt er-*

*werbsfähige Personen*”, che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica (“*wirtschaftliche Leistungsfähigkeit*”). L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 20 febbraio 1997 in re M.C.).

4.1.2

Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. __________ dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. __________.__________.__________ del 13 gennaio 1997 in re G.P.).

Per stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT n. __________.__________.__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491).

4.1.3.

La deduzione per persone bisognose a carico può inoltre essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT n. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.).

La funzione delle deduzioni sociali è in effetti proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; inoltre: CDT n. __________.__________.__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.).

Perché la deduzione possa essere ammessa, occorre quindi che la prestazione assistenziale sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (CDT n. __________.__________.__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).

4.1.4.

Non va infine dimenticato che, di regola, i beneficiari di rendite AVS, qualora cadessero nel bisogno, possono postulare l’erogazione di una prestazione complementare alla rendita AVS e che quindi il fatto di non beneficiare di tale prestazione è possibile indizio di una situazione economica che non giustifica la concessione della deduzione per persone bisognose (CDT n. __________.__________.__________ del 14 novembre 1997 in re M. G.).

5. 5.1.

Nel caso in esame, il giudice ha richiamato dall’Ufficio di tassazione l’incarto fiscale di entrambi i fratelli della ricorrente.

Dal loro esame è emerso che entrambi i fratelli gemelli della ricorrente, __________ e __________, nati nel 1927, hanno quale unica fonte di reddito una rendita AVS: __________ di fr. 13'152.- di media annua e __________ di fr. 12'576.-.

Non risulta invece dagli atti se essi abbiano beneficiato negli anni di computo 1997-98 di una prestazione complementare alla rendita AVS.

La questione può rimanere irrisolta. In effetti, dall’esame dell’incarto della ricorrente mal si comprende come ella possa aver aiutato negli anni di computo i fratelli in ragione di almeno fr. 6'000.- all’anno.

Il reddito imponibile della ricorrente, al netto quindi delle deduzioni, è infatti di soli fr. 24'504.-. Con tale importo la ricorrente deve far fronte in primo luogo al pagamento del canone di locazione di fr. 10'440.-, al quale si aggiungono le relative spese in misura non conosciuta da questa camera, ma sicuramente di alcune centinaia di franchi. Alla ricorrente restano per vivere al massimo fr. 13'500.- / 14'000.- all’anno: un importo che supera di poco quello del minimo vitale per persone sole stabilito dall’autorità competente in materia esecutiva.

Seppur con rincrescimento, è a giusta ragione quindi che l’Ufficio di tassazione di Locarno ha negato alla ricorrente la deduzione per persone bisognose a carico. Le si volesse infatti riconoscere il versamento di aiuti ai fratelli per almeno fr. 6'100.- all’anno, la sua disponibilità finanziaria si aggirerebbe attorno a fr. 8'000.- e fors’anche meno, scendendo così manifestamente al di sotto della soglia del minimo vitale. Il che indurrebbe a chiedersi se non si debba integrare il reddito del lavoro con un reddito d’altra fonte, anche di portata limitata o a ritenere che alla deduzione per doppia economia domestica, chiesta dalla ricorrente e ammessa dall’Ufficio di tassazione, non corrisponda di fatto alcun maggior onere.

5.2.

Certo, a questo giudice non sfugge la precaria situazione della ricorrente e dei suoi fratelli. La questione merita tuttavia un altro approccio. Da un lato, per quanto riguarda la ricorrente, la richiesta della tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa dal momento del pensionamento; dall’altro, per quanto riguarda i fratelli, una ev. nuova richiesta della prestazione complementare o una richiesta d’intervento da parte dell’Ufficio dell’assistenza sociale.

5.3.

Questa Camera vuole infine attirare l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di presentare una domanda di condono.

L'art.

224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).

5.4.

Per quanto precede questo giudice rinuncia eccezionalmente a prelevare la tassa di giudizio e ad accollare le spese processuali alla ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art.

144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.

146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: