Taxpayer Appeal of Imputed Rental Value Reduction for Mountain Property
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed an assessment which had partially reduced the imputed rental value of a mountain property after the taxpayer claimed they were no longer the owner; the court accepted the appeal, finding that the previous total imputed value of 800 was historically split, with 500 attributed to the property in question, and the taxpayer’s uncontradicted explanation that the 300 value was appropriate due to seasonal access justifying a limited use period, consequently ordering the tax authority to recalculate the assessment based on the appealed value and adjust the corresponding maintenance expense deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal of Imputed Rental Value Reduction for Mountain Property: § Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi a'sensi dei considerandi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the competence of the judge for this type of appeal.
Cited in the dispositive to confirm that the decision is final for Cantonal Tax (IC).
Cited in the dispositive to specify the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal for Federal Direct Tax (IFD).
Cited in relation to the costs provisions applicable to the Federal Direct Tax.
Cited in relation to the costs provisions applicable to the Cantonal Tax.
Testo completo
Incarto n. 80.2000.00058 · Lugano 2 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da: · __________ __________ -__________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 la contribuente dichiarava un valore locativo della sua proprietà al monte in zona __________ di fr. 300.- di media annua;
- che nella notifica di tassazione del 28 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione le esponeva per tale proprietà un valore locativo di fr. 800.-, come nei precedenti periodi di tassazione;
- che con tempestivo reclamo la contribuente chiedeva lo stralcio della parte di valore locativo dell'immobile ai Monti di __________, non essendone più proprietaria;
- che con decisione su reclamo del 13 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva il valore locativo a fr. 600.-;
- che con il presente tempestivo ricorso la contribuente chiede l'ulteriore riduzione del valore locativo a fr. 300.-;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che nei periodi fiscali precedenti alla contribuente veniva esposto un valore locativo di fr. 800.- per due diverse proprietà ai monti, quella ai Monti di __________ e quella denominata __________;
- che, come spiegato dalla ricorrente, senza venire contraddetta su questo punto dall'Ufficio di tassazione, che ha rinunciato a presentare osservazioni, il valore locativo di fr. 800.- era da attribuire per fr. 500.- alla proprietà ai Monti di __________ e per trecento all'altra proprietà;
- che, sempre come spiegato dalla ricorrente, il valore locativo di fr. 300.- per l'immobile in località Premurere, del valore ufficiale di stima di fr. 13'716.-, è stato stabilito a suo tempo tenendo conto dell'uso teorico limitato a soli sei mesi l'anno a causa dell'agilità della strada limitata alla bella stagione e quindi dimezzando l'importo di fr. 600.-;
- che così stando le cose nulla osta all'accoglimento del ricorso, ritenuto che la deduzione forfetaria per spese di manutenzione dovrà pure essere riveduta, riducendola da fr. 150.- a fr. 75.-;
- che pertanto l'imposta cantonale su reddito scende da fr. 1'788,10 a fr. 1766,40 e quella federale da fr. 263,80 a fr. 258.50;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi a'sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: