Taxpayer v. Tax Office on Erroneous Intermediate Assessment Correction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAfter a taxpayer received an initial intermediate tax assessment following the cessation of one spouse's employment, which was later superseded by a new intermediate assessment that effectively canceled the first and reinstated the ordinary assessment due to the receipt of sickness and unemployment benefits, the court granted the appeal because established jurisprudence prohibits correcting an erroneously granted, finalized intermediate assessment via a subsequent, contradictory intermediate assessment, as this violates legal certainty and the proper legal remedies; consequently, the court annulled the latest assessment and the prior appeal decision, remitting the matter to the tax office to potentially initiate tax recovery proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer v. Tax Office on Erroneous Intermediate Assessment Correction: § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 1999 e la nuova “tassazione intermedia” del 18 ottobre 1999 sono annullate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the Chamber to decide the case with a single Judge.
Cited in relation to the decision on costs, although no costs were imposed.
Cited in relation to the decision on costs, although no costs were imposed.
Cited in the dispositive to establish the finality of the judgment regarding IC (Imposta cantonale).
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal regarding IFD (Imposta federale diretta).
Testo completo
Incarto n. 80.2000.00046 · Lugano 6 aprile 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 16 marzo 1998 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98;
- che, dando seguito alla richiesta di __________ __________ del 20 marzo 1998, l’Ufficio di tassazione notificava loro il 20 aprile 1998 la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° agosto 1998, per cessazione dell’attività lavorativa della moglie;
- che dalla dichiarazione d’imposta presentata dai coniugi __________ è risultato che __________ __________ ha beneficiato nel corso del 1997 di indennità di malattia e nel corso del 1998 di indennità di disoccupazione;
- che il 18 ottobre 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ una nuova tassazione intermedia, sempre a valere dal 1° agosto 1997, con la quale annullava la precedente e ripristinava di fatto la tassazione ordinaria;
- che il reclamo presentato dagli interessati il 7 novembre 1999 veniva respinto con decisione del 14 febbraio 2000, argomentando che __________ __________, dopo aver cessato l’attività lavorativa, ha continuato a percepire indennità di malattia e di disoccupazione;
- che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la nuova tassazione intermedia del 18 ottobre 1999;
- che l’Ufficio di tassazione con lettera del 20 marzo 2000 propone l’accoglimento del ricorso, essendo inammissibile, per costante giurisprudenza, la correzione di una tassazione intermedia concessa a torto e divenuta definitiva con una nuova tassazione intermedia e si riserva l’avvio di una procedura di recupero d’imposta;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che il ricorso, per quanto appena esposto, merita di essere accolto: non è infatti possibile annullare a distanza di mesi o di anni una tassazione intermedia passata in giudicato con una nuova “intermedia” di segno contrario, non solo perché non sussistono i presupposti di una nuova intermedia, ma poiché ne andrebbe anche della sicurezza del diritto, se si consentisse di revocare una decisone passata in giudicato al di fuori dei rimedi specifici consentiti dalla legge;
- che gli atti del procedimento devono essere retrocessi all’Ufficio di tassazione, il quale potrà valutare se in concreto sono dati i presupposti del recupero d’imposta;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 1999 e la nuova “tassazione intermedia” del 18 ottobre 1999 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: