Taxpayer Appeal Dismissed for Untranslated Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a disciplinary fine imposed by the tax office for failure to submit the tax declaration for the relevant period; however, the appeal was filed in French, violating the Cantonal procedural rule requiring filings in Italian, the official language, despite the appellant having been explicitly notified and granted a deadline to provide an Italian translation. The court reasoned that while formalism should be avoided to prevent denial of justice, the failure to remedy the formal defect (non-translation) after explicit warning rendered the appeal inadmissible as a matter of law, leading to its rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 LPAmm, Art. 9 Cst, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal Dismissed for Untranslated Filing: The court reasoned that while formalism should be avoided to prevent denial of justice, the failure to remedy the formal defect (non-translation) after explicit warning rendered the appeal inadmissible as a matter of law, leading to its rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the Tax Law Chamber to rule with a single judge.
Cited in reference to the ruling on costs (spese processuali).
Cited in reference to the ruling on costs (spese processuali).
Cited in the final order to establish the final nature of the judgment regarding the IC.
Cited in the final order to specify the possibility of appeal to the Federal Supreme Court regarding the IFD.
Testo completo
Incarto n. 80.2000.00040 · Lugano 23 giugno 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Con decisione 28 febbraio 2000 l’Ufficio tassazione di Locarno confermava la multa di fr. 100.- inflitta alla contribuente il 17 febbraio 2000 a causa del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo 1999/2000.
2. Contro questa decisione insorgeva la rappresentante della contribuente Fiduciaire __________ __________ __________ di __________, con tempestivo ricorso del 3 marzo 2000.
Poiché il ricorso era redatto in francese, questa Camera assegnava un termine alla Fiduciaria per riproporlo in lingua italiana o corredarlo con una traduzione in questo idioma; nella stessa occasione, la rendeva attenta al fatto che il mancato ossequio di tale condizione avrebbe reso l’atto ricorsuale irricevibile e di conseguenza esso sarebbe stato stralciato dai ruoli.
3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. 4.1.
Affinché un’istanza di ricorso possa pronunciarsi occorre che essa sia competente e che il gravame sia ricevibile. Tali eccezioni devono essere esaminate d’ufficio (Knapp, Précis de droit administratif, 2ème éd., nr. 933-934).
Per quanto attiene alla ricevibilità, la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
4.2.
Secondo l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario, tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti
nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF 102 Ia 36, cons. 1; CDTn. 39del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 421 del 26
settembre 1983).
Il riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali.
Conseguenza del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208, cons. 1) è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone e non corredati da traduzione possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale, in particolare l'art. 9 Cst. fed. (cfr. DTF
83 III 57 s. CDT n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.).
4.3.
L'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone. Al fine di non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia, essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
4.4.
Nella fattispecie, nonostante lo scritto di questa Camera del 6 marzo 2000, dove veniva attribuito alla rappresentante della contribuente un termine di quindici giorni per ovviare al vizio linguistico, sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso, il gravame non è stato ripresentato nella lingua ufficiale del Cantone Ticino o completato da una traduzione in italiano. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per vizio di forma e, meglio, a causa della mancata traduzione in lingua italiana.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto poiché irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: