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80.2000.36 • CATI TI 80.2000.36 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Pension Deduction Following Partial Agreement

Numero d'incarto 80.2000.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed an assessment that calculated their taxable income based partly on an annualized figure derived from the wife's income earned over the first 13 months of her employment, which began after their marriage. During the appeal process, the taxpayers withdrew challenges regarding the wife's income calculation and other matters after receiving explanations from the tax authority, but maintained an objection concerning the deduction for contributions to a third-pillar pension plan. The court declared the appeal satisfied based on the parties' subsequent agreement, confirmed the initial tax decision in all unretracted aspects, and remanded the case to the tax office solely for a redetermination of the third-pillar deduction, awarding no court costs.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal on Pension Deduction Following Partial Agreement: During the appeal process, the taxpayers withdrew challenges regarding the wife's income calculation and other matters after receiving explanations from the tax authority, but maintained an objection concerning the deduction for contributions to a third-pillar pension plan. The court declared the appeal satisfied based on the parties' subsequent agreement, confirmed the initial tax decision in all unretracted aspects, and remanded the case to the tax office solely for a redetermination of the third-pillar deduction, awarding no court costs.

Parole chiave

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deduzione dal reddito rendita parziale tassazioni fiscali norme di procedura autorità fiscale accoglimento parziale del contribuente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organici giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This procedural rule governed the composition of the court (single Judge) that decided the case.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the consideration of costs for the direct tax (IC).

art. 231 LT

Cited in relation to the consideration of costs for the indirect tax (IFD).

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish that the decision is final for the indirect tax (LT).

art. 146 LIFD

Cited to establish the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal for the direct tax (LIFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00036 · Lugano 3 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2000

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da: · __________ e __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 13 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 64'980 per l'IC ed in fr. 64'002 per l'IFD;

- che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 19 dicembre 1999, contestando il calcolo del reddito del lavoro della moglie, che avrebbe conseguito nel periodo di computo un salario di soli fr. 9'235 e non, come invece indicato nella decisione impugnata, di fr. 22'091;

- che l'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 31 gennaio 2000, nella quale spiegava di avere intrapreso, nei confronti della moglie, una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa a partire dal 28 agosto 1998 e di avere conseguentemente intrapreso il calcolo riportando a dodici mesi il reddito conseguito nei primi 13 mesi di lavoro (cioè da fine agosto 1998 a fine settembre 1999);

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ __________ ripropongono sostanzialmente le censure già sottoposte all'autorità fiscale con il reclamo, contestando cioè la commisurazione del reddito del lavoro della moglie ed il fatto che ella non ha beneficiato della tassazione come coniugata dal momento del matrimonio nel 1997, come pure la mancata deduzione dei contributi versati a una istituzione di previdenza del III Pilastro A;

- che, quanto alle altre censure contenute nel ricorso, in merito alla commisurazione del valore locativo e delle deduzioni per contributi di legge, le stesse sono state espressamente ritirate dai ricorrenti, in seguito alle spiegazioni contenute nelle osservazioni del 3 marzo 2000 dell'autorità fiscale (cfr. lettera del 14 marzo 2000 dei ricorrenti);

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che pendente causa il giudice ha accertato che i contribuenti hanno contratto matrimonio il 25 luglio 1997 e che la moglie ha intrapreso un'attività lucrativa dipendente il 28 agosto 1998;

- che si è pure potuto accertare che la signora __________ __________ è stata assoggettata all'imposta alla fonte per tutto il 1998 e per tutto il 1999 e che l'imposta alla fonte del 1999 le è nel frattempo stata restituita;

- che in occasione dell'udienza del 19 aprile 2000 il giudice ha invitato il ricorrente, dopo le spiegazioni del caso, a ritirare il ricorso in merito alle contestazioni relative al reddito della moglie, ritenuto che in tal caso gli atti del procedimento sarebbero stati retrocessi all'Ufficio di tassazione perché determini di nuovo l'importo della deduzione per contributi al III Pilastro A;

- che con lettera del 26 aprile 2000 i ricorrenti hanno dichiarato di recedere dalle contestazioni, così come proposto all'udienza del 19 aprile 2000.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso a' sensi dei considerandi.

§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova determinazione della deduzione dei contributi al III Pilastro A. Per il resto, la decisione su reclamo del 31 gennaio 2000 è confermata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: