Tax Penalty Annulled Post-Mortem
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax authority imposed a disciplinary fine and associated fees on a taxpayer for failing to submit a tax declaration despite prior notice, but the taxpayer's spouse subsequently lodged a complaint, correctly noting that the taxpayer had died before the penalty was issued. The tax office accepted the complaint and annulled the fine and fees because they were levied against a deceased person. A subsequent appeal by the taxpayer's representative seeking the same annulment was deemed moot because the underlying penalty had already been revoked by the lower authority, leading the appellate court to strike the appeal from the record as having no object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Tax Penalty Annulled Post-Mortem: The tax office accepted the complaint and annulled the fine and fees because they were levied against a deceased person. A subsequent appeal by the taxpayer's representative seeking the same annulment was deemed moot because the underlying penalty had already been revoked by the lower authority, leading the appellate court to strike the appeal from the record as having no object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the decision being made by a single judge for a non-principle-setting case.
Cited in the dispositive to state that the judgment is final for the IC (Imposta Comunale).
Cited in the dispositive to state the conditions for appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Imposta Federale Diretta).
Testo completo
Incarto n. 80.2000.00026 · Lugano 3 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2000
in materia di: multa disciplinare + tassa di diffida
presentato da: · __________ __________, __________ -__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 16 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva al dott. __________ __________ una multa disciplinare di fr. 100.-, con relative tasse di diffida, per mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, nonostante diffida e richiamo;
- che la moglie del contribuente presentava reclamo il 25 novembre 1999, rilevando che il marito era deceduto il 19 aprile 1998 e che aveva affidato il compito di rappresentarla a un fiduciario;
- che con decisione del 25 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione, preso atto che aveva inflitto una multa disciplinare a un contribuente che è deceduto, accoglieva il reclamo, ancorché tardivo, annullando la multa e le tasse di diffida;
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente l'annullamento della multa disciplinare e delle tasse di diffida;
- che con osservazioni del 17 febbraio 2000 l'Ufficio di tassazione rileva che il ricorso è privo d'oggetto;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, verosimilmente per difficoltà linguistiche, la ricorrente non ha compreso il senso della decisione su reclamo;
- che l'Ufficio di tassazione ha correttamente annullato la multa disciplinare e le tasse di diffida, in quanto inflitte risp. richieste, senza averne conoscenza, a un contribuente deceduto;
che la ricorrente non deve quindi pagare né multa né tasse di diffida;
- che il presente ricorso è quindi senza oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: