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80.2000.20 • CATI TI 80.2000.20 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Formal Demand Fee for Late Tax Filing

Numero d'incarto 80.2000.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed the assessment of a CHF 30 fee for a formal demand notice issued by the tax office after the taxpayer failed to file their tax return by the extended deadline of December 31, 1999, arguing the delay was due to a pending disability insurance appeal; the court dismissed the appeal, reasoning that the demand fee is a standard administrative charge to cover costs incurred by the taxpayer's procedural non-compliance, not a penalty, and that the pending insurance case did not preclude the taxpayer from requesting a further extension before the deadline expired, especially since that case had, in fact, already concluded before the notice was issued.

Regesto Legislator

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Art. 198 cpv. 1 LT, Art. 124 cpv. 1 LIFD, Art. 198 cpv. 3 LT, Art. 124 cpv. 3 LIFD, Art. 198 cpv. 4 LT, Art. 144 LIFD; Taxpayer Appeal Regarding Formal Demand Fee for Late Tax Filing: - che, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Parole chiave

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atto tardivo decisione di tassazione tassa amministrativa dichiarazione fiscale tassazione delle spese rispetto del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the dispositive concerning costs.

art. 231 LT

Cited in the preamble to the dispositive concerning costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to establish the finality of the judgment regarding the Cantonal Income Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in order 4 to establish the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal regarding the Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00020 · Lugano 3 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2000

in materia di: tassa di diffida

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine prorogato fino al 31 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna le intimava, con lettera raccomandata del 13 gennaio 2000, una diffida, con cui la invitava ad adempiere i suoi obblighi entro dieci giorni, avvertendola delle conseguenze di un'inosservanza della stessa;

- che, per le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr. 30;

- che la contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 17 gennaio 2000 all'Ufficio di tassazione, chiedendo una nuova proroga;

- che l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 25 gennaio 2000;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente l'annullamento della tassa di diffida, argomentando di non essere in grado di adempiere i suoi obblighi fiscali prima che il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) si pronunci su un suo ricorso in materia di assicurazione invalidità;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD);

- che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD);

- che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);

- che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

- che la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

- che, di conseguenza, in considerazione dell'inosservanza del termine concessole con la proroga, l'autorità fiscale ha correttamente proceduto a notificare alla ricorrente la diffida, per la quale, come detto, è previsto il prelievo di una tassa di cancelleria, che copre costi provocati dal contribuente;

- che le considerazioni circa la causa pendente dinanzi al TCA non hanno alcuna pertinenza, in tale contesto, poiché, se anche tale ricorso dovesse considerarsi un impedimento all'inoltro della dichiarazione fiscale, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di chiedere una nuova proroga, prima della scadenza del precedente termine;

- che, comunque, da informazioni assunte da questo giudice presso il TCA risulta che la causa in questione si è conclusa con sentenza notificata alla ricorrente il

14 dicembre 1999;

- che, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: