Orphan's Benefits Taxation Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA student, receiving orphan's benefits (AVS and SUVA), appealed a tax assessment that failed to list the benefits as taxable income for himself, requesting they be removed from his mother's tax record, despite not living with her; the tax office upheld its decision, correctly citing that orphan's benefits for a minor are generally aggregated with the income of the parent holding parental authority, but following discussion at the hearing where the appellant acknowledged the existing regulation and consolidated practice, the appeal was withdrawn, leading the court to strike the case from the rolls as per the provision allowing a single judge to dispose of cases not raising principle questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Orphan's Benefits Taxation Appeal Withdrawal: - che pertanto il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision allows the court to decide the case with a single judge because it does not raise matters of principle and is not of significant importance, justifying the decision structure after the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.2000.00181 · Lugano 26 febbraio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2000
in materia di: IC 99/00
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, nato l’11 giugno 1981, studente, è al beneficio di una rendita AVS e di una rendita SUVA per orfani;
- che l’Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione dell’11 settembre 2000 non gli esponeva alcun reddito imponibile;
- che con tempestivo reclamo del 3 ottobre il contribuente contestava la mancata esposizione delle rendite, chiedendo che le stesse venissero stralciate dal reddito imponibile della madre, con la quale per altro non condivide più l’economia domestica;
- che con decisione del 23 ottobre 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando testualmente:
Presa visione della contestazione inoltrata l'autorità fiscale fa rilevare che a norma delle vigenti disposizioni le rendite d'orfano relative ad un figlio minorenne vengono cumulate con gli elementi imponibili del detentore dell'autorità parentale.
Considerato che le rendite d'orfano, versate negli anni di computo, sono state correttamente esposte nella partita fiscale della madre l'autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi della decisione di prima istanza.
A titolo informativo la scrivente autorità fa rilevare che, considerato che il raggiungimento della maggiore età non è motivo di tassazione intermedia, nel periodo fiscale che segue il raggiungimento della maggiore età, la rendita di spettanza dell'orfano viene ancora tassata in media, per le rispettive quote del periodo di computo, parzialmente nella partita fiscale del detentore dell'autorità parentale e parzialmente in quella del figlio;
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ribadisce la richiesta di essere tassato personalmente sull’importo delle rendite per orfano dal compimento del 18° anno di età e che questo importo sia stralciato dalla partita fiscale della madre;
- che con osservazioni del 15 novembre 2000 l’Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso, richiamandosi alla circolare n. 16 del 15 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni;
- che all’udienza del 14 febbraio 2001 il ricorrente, dopo ampia discussione, preso atto della normativa vigente e della prassi consolidata, ha dichiarato di ritirare il ricorso;
- che pertanto il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: